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132547
IDG801200263
80.12.00263 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
greco nicola
regioni e industria
Impr. amb. pubbl. amm., vol. 1, an. 7 (1980), fasc. 1, pt. 1, pag. 23-28
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d0310
l' a. esamina l' art. 19 della l. 12 agosto 1977, n. 675 e afferma che dalla previsione contenuta nell' articolo stesso secondo la quale le regioni possono partecipare ad enti consortili costituiti da imprese anche industriali non possa desumenrsi la possibilita' per le regioni stesse di assumere o svolgere attivita' promozionali e decisionali in campo industriale. cio' e' suffragato, secondo l' a., da un' interpretazione sistematica della l. 675 e in particolare degli artt. 1 comma 6, 4 comma 6, dai quali emerge che con riferimento al campo principale di applicazione della legge (promozione e ristrutturazione industriale) non si e' inteso attribuire alle regioni alcun potere primario, ma soltanto permettere ad esse di esprimere la propria visione in sede decisionale. l' a. prende in considerazione anche il d.p.r. 24 maggio 1977, n. 616 e rileva come da questo risulti che il settore organico "sviluppo economico" non sia comprensivo di alcuna delega diretta o indiretta alle regioni in materia di politica industriale. se la regione risulta percio' in questo settore, anche tenendo presenti le funzioni ad essa attribuite in settori contigui o interferenti dagli artt. 65 e 8 d.p.r. 616, e le funzioni in materia di "industria turistica", soggetto partecipe alla formazione della politica industriale, soprattutto in riferimento all' articolazione di tale politica relativamente agli interessi della comunita' regionale non per questo pur interpretando nel senso piu' ampio le norme di legge, si debbono ammettere travalicamento o estensioni interpretative delle deleghe statali.
art. 19 l. 12 agosto 1977, n. 675
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