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| IDG801200267 | |
| 80.12.00267 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| klitsche de la grange teodoro
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| jus aedificandi e garanzie costituzionali
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| nota a c. cost. 25-30 gennaio 1980, n. 5
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| Cons. Stato, an. 31 (1980), fasc. 1, pt. 2, pag. 189-193
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d1822; d04212
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| l' a. esprime pieno accordo con la sentenza annotata (corte cost.
25-30 gennaio 1980 n. 5). non si poteva infatti secondo l' a.,
affermare che con la l. 28 gennaio 1977 n. 10, si era attuato lo
scorporo dello ius aedificandi dal diritto di proprieta'; una simile
interpretazione, peraltro prevalente in dottrina, era dettata piu' da
ricostruzioni politiche che dall' obbiettiva esegesi della legge. il
diritto di edificare e', secondo l' a, assolutamente connaturale al
diritto di proprieta' e qualsiasi legge che prevedesse la scissione
del primo dal secondo sarebbe illegittima costituzionalmente in
quando verrebbe a riprodurre la disparita' di trattamento "in fatto",
che e' stata alla base della sent. della corte costituzionale n. 55
del 1968. la revisione di un indennizzo determinato in base a criteri
astratti (come quelli previsti dalla l. n. 10, giustamente dichiarati
costituzionalmente illegittimi) favorisce, spesso, secondo l' a.,
soltanto i privati beneficiari dell' esproprio, che vengono cosi' a
godere di una posizione di rendita- quest' ultima e' dovuta ad un
fatto oggettivo e quindi non e' possibile eliminarla con norme di
legge, ma solo tassarla come un qualsiasi plusvalenza patrimoniale.
in ultimo l' a. si sofferma sulla nozione di "interesse pubblico"
criticando l' uso che di essa si e' fatto, al fine di giustificare le
piu' ampie limitazioni dei diritti dei privati: cio' si basa sul
presupposto, del tutto errato, che il pubblico amministratore, in
quanto preposto a provvedere per il pubblico interesse, operi
effettivamente per il raggiungimento di esso.
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| l. 28 gennaio 1977, n. 10
art. 42 comma 3 cost.
c. cost. 25-30 gennaio 1980, n. 10
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