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| IDG801200287 | |
| 80.12.00287 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| vacca pietro
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| dopo l' estinzione del processo ex art 44 d.pres. 636/1972 puo'
riassumersi il giudizio?
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| nota a comm. centr. sez. ix 16 febbraio 1978, n. 3270
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| Foro it., vol. 103, an. 105 (1980), fasc. 3, pt. 3, pag. 155-157
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| d2175
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| l' a. dichiara espressamente di non condividere le interpretazioni
restrittive di alcune pronunce della commissione centrale (come
quella in epigrafe), contrarie alla riproponibilita' del ricorso dopo
l'estinzione del processo ex art. 44 del d.p.r. n. 636 del 1972
(definito "subdolo" mezzo per eliminare il contenzioso); non solo per
il principio di tutela dei diritti in parita' di condizione delle
parti nell' ambito dello stesso rapporto processuale, ma anche
perche' la norma sarebbe inutile dal momento che la stessa
proposizione del ricorso aveva interrotto ogni prescrizione ed
escluso ogni decadenza. inoltre anche se avesse senso l' affermazione
secondo cui con la proposizione del ricorso originario (in seguito
dichiarato estinto) si e' consumata la facolta' di impugnativa, per
cui non e' possibile proporne ex novo un' altra, altrettanto non puo'
dirsi nei riflessi di un atto riassuntivo. l' a. scende quindi all'
esame dell' art. 44 in questione, rilevando che se tale norma prevede
che dalla notifica della ordinanza di estinzione decorrono o
riprendono a decorrere i termini di decadenza o di prescrizione, cio'
non puo' che significare la conservazione del diritto a riassumere il
ricorso.
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| art. 44 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
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