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132569
IDG801200287
80.12.00287 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
vacca pietro
dopo l' estinzione del processo ex art 44 d.pres. 636/1972 puo' riassumersi il giudizio?
nota a comm. centr. sez. ix 16 febbraio 1978, n. 3270
Foro it., vol. 103, an. 105 (1980), fasc. 3, pt. 3, pag. 155-157
d2175
l' a. dichiara espressamente di non condividere le interpretazioni restrittive di alcune pronunce della commissione centrale (come quella in epigrafe), contrarie alla riproponibilita' del ricorso dopo l'estinzione del processo ex art. 44 del d.p.r. n. 636 del 1972 (definito "subdolo" mezzo per eliminare il contenzioso); non solo per il principio di tutela dei diritti in parita' di condizione delle parti nell' ambito dello stesso rapporto processuale, ma anche perche' la norma sarebbe inutile dal momento che la stessa proposizione del ricorso aveva interrotto ogni prescrizione ed escluso ogni decadenza. inoltre anche se avesse senso l' affermazione secondo cui con la proposizione del ricorso originario (in seguito dichiarato estinto) si e' consumata la facolta' di impugnativa, per cui non e' possibile proporne ex novo un' altra, altrettanto non puo' dirsi nei riflessi di un atto riassuntivo. l' a. scende quindi all' esame dell' art. 44 in questione, rilevando che se tale norma prevede che dalla notifica della ordinanza di estinzione decorrono o riprendono a decorrere i termini di decadenza o di prescrizione, cio' non puo' che significare la conservazione del diritto a riassumere il ricorso.
art. 44 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636
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