| l' a. prende occasione dalla decisione del consiglio di stato in
rassegna per esaminare il problema dei rapporti tra il giudicato
amministrativo e la successiva attivita' della pubblica
amministrazione, con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in
giudizio, ed in particolare per cio' che concerne l' incidenza che
eventuali modificazioni della normativa disciplinatrice dell' atto o
del procedimento, intervenute posteriormente alla proposizione del
ricorso, vengono ad avere sulla possibile nuova sistemazione degli
interessi in campo. pone preliminarmente in evidenza come la
discussione di tale problema non sia avvenuta in sede di trattazione
degli effetti del giudicato amministrativo, bensi' in occasione dell'
esame della disciplina sostanziale propria dei singoli settori dell'
attivita' della pubblica amministrazione, specie in materia
urbanistico-edilizia, in cui la rilevanza dello ius superveniens e'
emersa con particolare rilievo. premesso poi che l' amministrazione
deve essere, al presente, in grado di poter provvedere, per poter
rinnovare il provvedimento annullato, l' a. evidenzia che il problema
e' di individuare, nel caso di successione di norme nel tempo,
posteriormente alla rinnovazione del ricorso, se la rinnovazione
debba soggiacere alla nuova normativa, o debba, invece, essere
disposta alla luce della normativa in precedenza vigente. la tesi
sostenuta dall' a. e' quella dell' applicazione, alla rinnovazione,
della disciplina vigente al momento di emanazione del provvedimento
annullato, ogni qual volta attivita' di rinnovazione debba e possa
essere operata, della quale tesi l' a. illustra le possibili
implicazioni. la nota si segnala per la pregevole bibliografia degli
interventi della giurisprudenza e della dottrina in materia.
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