| l' a. prende occasione dal quesito di fondo messo a fuoco dalla
decisione in epigrafe, relativo al potere in capo agli enti pubblici
di istituire organismi di diritto privato, per svolgere alcune
interessanti considerazioni circa l' impostazione di questo problema.
accertato poi, con sufficente approssimazione, come l' ordinamento
positivo non ignori il fenomeno degli organismi di diritto privato su
base associativa costituiti da enti pubblici, l' a. ritiene opportuno
indagare sulla legittimita', sull' ampiezza e sui limiti di tale
fenomeno. premesso quindi che nessun problema sembra porsi in tutte
quelle ipotesi nelle quali lo stato e gli enti pubblici sono
facoltizzati, in via di principio, ad adottare per lo svolgimento
della loro azione gli strumenti del diritto privato, l' a. rileva
che, al di fuori delle fattispecie relative alle ipotesi suddette, il
problema e' oltremodo complesso, registrandosi nella giurisprudenza e
nella dottrina orientamenti variegati e differnziati, che vengono
dall' a. stesso puntualizzati, rileva infine, a conclusione delle sue
annotazioni, come si possa osservare che l' art. 97 cost. introduca
un limite esterno al potere in questione, mentre l' art. 18 cost. lo
condizioni, per cosi' dire, dall' interno, circoscrivendolo.
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