| con sentenza 23 marzo 1979, n. 9 l' adunanza plenaria del cons. di
stato ha deciso che il termine per la proposizione dell' appello
contro le sentenze dei tar comincia a decorrere dal giorno in cui la
sentenza e' stata notificata al domicilio effettivo della parte. tale
pronuncia contraddice un indirizzo giurisprudenziale consolidato
secondo cui le sentenze di primo grado, ai fini dell' impugnativa,
devono essere notificate presso il procuratore. la l. 6 dic. 1971 n.
1034 istitutiva dei t.a.r. non stabilisce il luogo della
notificazione, pur prevedendo il ricorso in appello. la iv e la v
sezione, sul rilievo che la l. n. 1034 impone per l' integrazione
della disciplina processuale il ricorso alle norme che regolano il
giudizio dinanzi al cons. di stato, ma che in quel sistema non e'
rintracciabile alcuna disposizione specifica, hanno ritenuto che si
tratta di una vera e propria lacuna, colmabile col ricorso al
procedimento analogico. cio' comporta la facolta' di compiere una
ricognizione che si estende a tutti i principi in tema di
notificazione della sentenza rintracciabili nell' ordinamento. cio'
posto, poiche' l' art. 28 della l. n. 1034 fa riferimento all' art.
330 c.p.c, quell' inidirizzo giurisprudenziale vuole che anche per la
notifica della sentenza di primo grado si debba far riferimento al
c.p.c. la citata sentenza n. 9, invece, da un' attenta analisi dell'
art. 19 della l. n. 1034, assume il regolamento di procedura del
giudizio dinanzi al cons. di stato quale fonte integrativa della
legge istitutiva dei tar e ne fa discendere l' impossibilita' del
ricorso allaanalogia onde l' art. 87, ii co. di detto regolamento
trova diretta applicazione alla fattispecie in esame. a giudizio
dell' a. la decisione e' giustificata anche perche' nel processo
amministrativo non esiste alcun obbligo di conferimento della
rappresentanza processuale per cui non si realizza mai l' elezione
automatica del domicilio presso il procuratore. la decisione in esame
contiene, secondo l' autore un altro elemento positivo: opera una
puntuale interpretazione dell' art. 19 della l. n. 1034. solleva
invece qualche perplessita' l' interpretazione dell' art. 87 cpv.
cit., in riferimento all' espressione "forme stabilite per la
notificazione dei ricorsi", essendo dubbio se si sia effettivamente
voluto riferire a tutte le modalita' da osservare nella
notificazione, compreso il luogo in cui essa deve avvenire. in
concreto tuttavia la tesi comporta vari rischi in relazione alla
tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito; non e'
comunque ipotizzabile alcuna illegittimita' costituzionale dell' art.
87 in quanto non menoma il diritto della parte di venire a conoscenza
della sentenza, ne' nega o condiziona il diritto di impugnare. il
rigore della tesi, puo' d' altra parte essere mitigato dall'
applicabilita' dell' art. 141 c.p.c. in quanto principio generale
dell' ordinamento, che stabilisce l' alternativita' del domicilio. l'
a. conclude esaminando la l. 3 aprile 1979 n. 103 che dispone la
notificazione delle sentenze presso la corte d' appello.
| |