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132574
IDG801200292
80.12.00292 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
brentazzoli giovanni
il luogo di notificazione dele sentenze dei t.a.r. ai fini delladecorrenza del termine per l' appello
Cons. Stato, an. 31 (1980), fasc. 1, pt. 2, pag. 176-185
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d153
con sentenza 23 marzo 1979, n. 9 l' adunanza plenaria del cons. di stato ha deciso che il termine per la proposizione dell' appello contro le sentenze dei tar comincia a decorrere dal giorno in cui la sentenza e' stata notificata al domicilio effettivo della parte. tale pronuncia contraddice un indirizzo giurisprudenziale consolidato secondo cui le sentenze di primo grado, ai fini dell' impugnativa, devono essere notificate presso il procuratore. la l. 6 dic. 1971 n. 1034 istitutiva dei t.a.r. non stabilisce il luogo della notificazione, pur prevedendo il ricorso in appello. la iv e la v sezione, sul rilievo che la l. n. 1034 impone per l' integrazione della disciplina processuale il ricorso alle norme che regolano il giudizio dinanzi al cons. di stato, ma che in quel sistema non e' rintracciabile alcuna disposizione specifica, hanno ritenuto che si tratta di una vera e propria lacuna, colmabile col ricorso al procedimento analogico. cio' comporta la facolta' di compiere una ricognizione che si estende a tutti i principi in tema di notificazione della sentenza rintracciabili nell' ordinamento. cio' posto, poiche' l' art. 28 della l. n. 1034 fa riferimento all' art. 330 c.p.c, quell' inidirizzo giurisprudenziale vuole che anche per la notifica della sentenza di primo grado si debba far riferimento al c.p.c. la citata sentenza n. 9, invece, da un' attenta analisi dell' art. 19 della l. n. 1034, assume il regolamento di procedura del giudizio dinanzi al cons. di stato quale fonte integrativa della legge istitutiva dei tar e ne fa discendere l' impossibilita' del ricorso allaanalogia onde l' art. 87, ii co. di detto regolamento trova diretta applicazione alla fattispecie in esame. a giudizio dell' a. la decisione e' giustificata anche perche' nel processo amministrativo non esiste alcun obbligo di conferimento della rappresentanza processuale per cui non si realizza mai l' elezione automatica del domicilio presso il procuratore. la decisione in esame contiene, secondo l' autore un altro elemento positivo: opera una puntuale interpretazione dell' art. 19 della l. n. 1034. solleva invece qualche perplessita' l' interpretazione dell' art. 87 cpv. cit., in riferimento all' espressione "forme stabilite per la notificazione dei ricorsi", essendo dubbio se si sia effettivamente voluto riferire a tutte le modalita' da osservare nella notificazione, compreso il luogo in cui essa deve avvenire. in concreto tuttavia la tesi comporta vari rischi in relazione alla tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito; non e' comunque ipotizzabile alcuna illegittimita' costituzionale dell' art. 87 in quanto non menoma il diritto della parte di venire a conoscenza della sentenza, ne' nega o condiziona il diritto di impugnare. il rigore della tesi, puo' d' altra parte essere mitigato dall' applicabilita' dell' art. 141 c.p.c. in quanto principio generale dell' ordinamento, che stabilisce l' alternativita' del domicilio. l' a. conclude esaminando la l. 3 aprile 1979 n. 103 che dispone la notificazione delle sentenze presso la corte d' appello.
cons. stato ad. plen. 23 marzo 1979, n. 9 art. 87 r.d. 17 agosto 1907, n. 642 art. 28 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 art. 19 l. 6 dicembre 1971, n. 1034 l. 3 aprile 1979, n. 103
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