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132575
IDG801200293
80.12.00293 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
seguiti maria laura
legge finanziaria ed esercizio provvisorio del bilancio
Cons. Stato, an. 31 (1980), fasc. 2, pt. 2, pag. 327-338
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1890; d18901
la l. 24 dic. 1979, n. 647 che autorizza il governo all' esercizio provvisorio del bilancio dello stato contiene disposizioni normative assolutamente originali. l' a. ne analizza il contenuto per verificarne la rispondenza al nuovo sistema economico-finanziario introdotto dalla disciplina dettata dalla l. 5 agosto 1978 n. 568 istitutiva della c.d. legge finanziaria ossia lo strumento giuridico in cui dovrebbero essere contenute le fondamentali scelte di politica economica dello stato. la l. n. 647 presenta innanzitutto un titolo diverso rispetto alle precedenti, inoltre contiene in piu' disposizioni relative alla quota annuale di spesa a carattere pluriennale alle voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di prevedibili spese future e inoltre fissa il livello massimo del ricorso al mercato finanziario. in tale legge si rintracciano da una parte caratteri propri della legge di bilancio, dall' altra della legge finanziaria. secondo l' art. 81 cost. l' esercizio provvisorio del bilancio puo' essere concesso con legge e per periodi non superiori a quattro mesi. tale previsione va interpretata e completata alla luce di tutte le disposizioni contenute nell' art. 81 per cui l' operatore giuridico ne puo' cogliere , immediatamente, il collegamento con la legge di bilancio, della quale essa presuppone necessariamente l' esistenza. d' altra parte la prassi consolidata di far riferimento, quanto ai limiti e al contenuto della autorizzazione concessa, alla legge di bilancio in caso di approvazione, i c.d. dodicesimi provvisori, trova ora accoglimento nella l. n. 568. se tutto cio' e' vero, risulta immediatamente l' identita' di natura della legge di autorizzazione all' esercizio provvisorio e della legge di bilancio. per tutte queste considerazioni l' a. ritiene che la legge di autorizzazione deve avere come presupposto logico e giuridico una normativa finanziaria che la legittimi, ai sensi dell' art. 83, iii co. cost., normativa che, secondo lo spirito della riforma, dovrebbe trovare espressione innanzitutto nella legge finanziaria, la cui approvazione percio' dovrebbe precedere ogni normativa in materia di bilancio. anomala appare allora, la soluzione adottata dal legislatore di introdurre disposizioni proprie della legge finanziaria nella legge di autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancio, unificando disposizioni che la norma costituzionale invece vuole collocate in leggi separate.
l. 24 dicembre 1979, n. 647 l. 5 agosto 1978, n. 468 art. 81 cost.
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