| l' a. osserva come l' ampio dibattito politico e culturale sulla
programmazione economica intesa come metodo di governo, ha posto in
luce la stretta interdipendenza tra sistema economico e bilancio
dello stato, quest' ultimo concepito come strumento concreto di
realizzazione di scelte prioritarie operate in sede di
programmazione. il primo passo verso il perseguimento di questi
obbiettivi e' visto dall' a. nella c.d. legge curti, i cui tratti
salienti sono costituiti dalla unificazione del bilancio delle varie
amministrazioni e dall' introduzione della classificazione
economico-funzionale che, oltre a collegare l' attivita' finanziaria
all' attivita' economica sottostante, inserisce il bilancio pubblico
nel sistema della contabilita' nazionale. altra tappa fondamentale,
indotta dalla realizzazione su tutto il territorio nazionale dell'
ordinamento regionale, e' costituita dalla l. 16 maggio 1976 n. 355
istitutiva del bilancio pluriennale quale strumento di
programmazione. in sintonia con questa evoluzione la regione
siciliana ha istituito con legge reg. 8 luglio 1977 n. 467,
modificata con l. reg. 2 gennaio 1979 n. 2 accanto al bilancio
annuale, il bilancio pluriennale di previsione, elaborato in
relazione al programma regionale di sviluppo e dimostrativo delle
risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare nel
periodo considerato. le entrate sono considerate per categorie di
cespiti le spese per finalita' di intervento. il primo bilancio
poliennale della regione siciliana e' stato approvato con l. 13
agosto 1979 n. 203 con riferimento al periodo 1979-1981. se la nuova
gestione della regione siciliana, informata a criteri di
programmazione, e' ancora da verificare, appare urgente giungere alla
formulazione di modelli organizzatori dell' ordinamento regionale
capaci di realizzare un collegamento funzionale tra bilancio e
programmazione. l' unico passo in questo senso, conclude l' a.,
accanto all' istituzione di una commissione di studi, si rinviene
nella l. reg. 10 aprile 1979 n. 2, relativa all' ordinamento del
governo e dell' amministrazione della regione, e nella gia' citata l.
n. 2 del 1979 attributiva di funzioni amministrative regionali ai
comuni.
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