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132576
IDG801200294
80.12.00294 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
giallombardo giorgio
il bilancio poliennale quale strumento di programmazione della regione siciliana
Cons. Stato, an. 31 (1980), fasc. 2, pt. 2, pag. 339-345
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d189
l' a. osserva come l' ampio dibattito politico e culturale sulla programmazione economica intesa come metodo di governo, ha posto in luce la stretta interdipendenza tra sistema economico e bilancio dello stato, quest' ultimo concepito come strumento concreto di realizzazione di scelte prioritarie operate in sede di programmazione. il primo passo verso il perseguimento di questi obbiettivi e' visto dall' a. nella c.d. legge curti, i cui tratti salienti sono costituiti dalla unificazione del bilancio delle varie amministrazioni e dall' introduzione della classificazione economico-funzionale che, oltre a collegare l' attivita' finanziaria all' attivita' economica sottostante, inserisce il bilancio pubblico nel sistema della contabilita' nazionale. altra tappa fondamentale, indotta dalla realizzazione su tutto il territorio nazionale dell' ordinamento regionale, e' costituita dalla l. 16 maggio 1976 n. 355 istitutiva del bilancio pluriennale quale strumento di programmazione. in sintonia con questa evoluzione la regione siciliana ha istituito con legge reg. 8 luglio 1977 n. 467, modificata con l. reg. 2 gennaio 1979 n. 2 accanto al bilancio annuale, il bilancio pluriennale di previsione, elaborato in relazione al programma regionale di sviluppo e dimostrativo delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato. le entrate sono considerate per categorie di cespiti le spese per finalita' di intervento. il primo bilancio poliennale della regione siciliana e' stato approvato con l. 13 agosto 1979 n. 203 con riferimento al periodo 1979-1981. se la nuova gestione della regione siciliana, informata a criteri di programmazione, e' ancora da verificare, appare urgente giungere alla formulazione di modelli organizzatori dell' ordinamento regionale capaci di realizzare un collegamento funzionale tra bilancio e programmazione. l' unico passo in questo senso, conclude l' a., accanto all' istituzione di una commissione di studi, si rinviene nella l. reg. 10 aprile 1979 n. 2, relativa all' ordinamento del governo e dell' amministrazione della regione, e nella gia' citata l. n. 2 del 1979 attributiva di funzioni amministrative regionali ai comuni.
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