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132578
IDG801200296
80.12.00296 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cossu luigi
notificazione degli atti processuali alle amministrazioni dello stato e processo amministrativo
Impr. amb. pubbl. amm., an. 6 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag. 177-198
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d153; d15306
l' a. illustra in primo luogo alla giurisprudenza del consiglio di stato relativa alla notificazione dell' atto introduttivo del giudizio amministrativo in cui sia parte una p.a. e alla rappresentanza in giudizio dell' amministrazione, giurisprudenza tendente a dichiarare inapplicabili a tale giudizio le disposizioni contenute nell' art. 1 della l. 25 marzo 1958 n. 206. alla luce di questa esamina l' art. 10 della l. 3 aprile 1979 n. 103 al fine di individuare l' esatto ambito di applicazione. non si riscontrano problemi esegetici rispetto a quella disposizione dell' art. che dispone l' applicabilita' delle norme sul "foro dello stato" alle regioni a statuto ordinario: se queste decidano di avvalersi dell' avvocatura di stato. le notifiche si dovranno effettuare presso di questa, se decidano in senso contrario domiciliataria restera' l' avvocatura finche' la controparte non abbia legale notizia della scelta operata dalla regione. meno agevole appare l' interpretazione del iii co. dell' art. 10 che dichiara applicabile l' art. 1 della l. n. 260 al processo davanti al consiglio di stato e ai t.a.r. limitandosi ad una interpretazione letterale delle norme e tenendo presente l' art. 11 ii co. del r.d. 3 settembre 1933 n. 1611 che non risulta modificato dall l. 260, e l' art. 4 della l. n. 260 risulterebbe che: 1)gli atti introduttivi vanno notificati all' avvocatura nella persona del ministro competente, 2)cio' non vale per gli atti diversi dall' atto introduttivo, 3)non si apllica nel processo amministrativo l' art. 4 della l. n. 260. l' a. dopo aver messo in evidenza le incongruenze di questa interpretazione, ne propone una diversa: l' a. ha inteso far riferimento solo alla regola che impone di notificare il ricorso presso l' avvocatura di stato e non all' altra che dispone la direzione del ricorso nei confronti del ministro competente. cio' spiega il mancato richiamo dell' art. 4 della l. n. 260. questa interpretazione, se da una parte fa dire al legislatore qualcosa in meno di quanto si legge, dall' altra risolve il dubbio della possibile incostituzionalita' di quella diversa, derivante dal fatto che nei processi diversi da quello amministrativo resterebbero applicabili gli art. della l. 260, mentre nel processo davanti al cons. di stato o a tar si avrebbe per le parti private un ulteriore rischio nell' individuazione dell' organo da evocare in giudizio, non compensato da un meccanismo riparatore che quel rischio attenda di molto. la notifica del ricorso nella persona del ministro anziche' all' autorita' emanante farebbe sorgere in sostanza secondo l' a. un problema che oggi non esiste; tale previsione contrasta percio' con la struttura dell' attuale processo amministrativo. infine l' a. esamina le interrelazioni tra la disciplina dettata dalla l. n. 103 e la problematica relativa alla notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine abbreviato di impugnazione, e a quella relativa alla notifica dell' atto di appello
art. 10 l. 3 aprile 1979, n. 103 art. 1 l. 25 marzo 1958, n. 260 art. 4 l. 25 marzo 1958, n. 260
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