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| IDG801200296 | |
| 80.12.00296 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| cossu luigi
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| notificazione degli atti processuali alle amministrazioni dello stato
e processo amministrativo
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| Impr. amb. pubbl. amm., an. 6 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag. 177-198
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d153; d15306
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| l' a. illustra in primo luogo alla giurisprudenza del consiglio di
stato relativa alla notificazione dell' atto introduttivo del
giudizio amministrativo in cui sia parte una p.a. e alla
rappresentanza in giudizio dell' amministrazione, giurisprudenza
tendente a dichiarare inapplicabili a tale giudizio le disposizioni
contenute nell' art. 1 della l. 25 marzo 1958 n. 206. alla luce di
questa esamina l' art. 10 della l. 3 aprile 1979 n. 103 al fine di
individuare l' esatto ambito di applicazione. non si riscontrano
problemi esegetici rispetto a quella disposizione dell' art. che
dispone l' applicabilita' delle norme sul "foro dello stato" alle
regioni a statuto ordinario: se queste decidano di avvalersi dell'
avvocatura di stato. le notifiche si dovranno effettuare presso di
questa, se decidano in senso contrario domiciliataria restera' l'
avvocatura finche' la controparte non abbia legale notizia della
scelta operata dalla regione. meno agevole appare l' interpretazione
del iii co. dell' art. 10 che dichiara applicabile l' art. 1 della l.
n. 260 al processo davanti al consiglio di stato e ai t.a.r.
limitandosi ad una interpretazione letterale delle norme e tenendo
presente l' art. 11 ii co. del r.d. 3 settembre 1933 n. 1611 che non
risulta modificato dall l. 260, e l' art. 4 della l. n. 260
risulterebbe che: 1)gli atti introduttivi vanno notificati all'
avvocatura nella persona del ministro competente, 2)cio' non vale per
gli atti diversi dall' atto introduttivo, 3)non si apllica nel
processo amministrativo l' art. 4 della l. n. 260. l' a. dopo aver
messo in evidenza le incongruenze di questa interpretazione, ne
propone una diversa: l' a. ha inteso far riferimento solo alla regola
che impone di notificare il ricorso presso l' avvocatura di stato e
non all' altra che dispone la direzione del ricorso nei confronti del
ministro competente. cio' spiega il mancato richiamo dell' art. 4
della l. n. 260. questa interpretazione, se da una parte fa dire al
legislatore qualcosa in meno di quanto si legge, dall' altra risolve
il dubbio della possibile incostituzionalita' di quella diversa,
derivante dal fatto che nei processi diversi da quello amministrativo
resterebbero applicabili gli art. della l. 260, mentre nel processo
davanti al cons. di stato o a tar si avrebbe per le parti private un
ulteriore rischio nell' individuazione dell' organo da evocare in
giudizio, non compensato da un meccanismo riparatore che quel rischio
attenda di molto. la notifica del ricorso nella persona del ministro
anziche' all' autorita' emanante farebbe sorgere in sostanza secondo
l' a. un problema che oggi non esiste; tale previsione contrasta
percio' con la struttura dell' attuale processo amministrativo.
infine l' a. esamina le interrelazioni tra la disciplina dettata
dalla l. n. 103 e la problematica relativa alla notifica della
sentenza ai fini della decorrenza del termine abbreviato di
impugnazione, e a quella relativa alla notifica dell' atto di appello
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| art. 10 l. 3 aprile 1979, n. 103
art. 1 l. 25 marzo 1958, n. 260
art. 4 l. 25 marzo 1958, n. 260
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