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132579
IDG801200297
80.12.00297 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
alpa guido
diritto privato e legislazione regionale
Impr. amb. pubbl. amm., an. 6 (1979), fasc. 3, pt. 1, pag. 199-241
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d0310
l' a. prendendo spunto dalla pronuncia n. 38 del 1977 della corte costituzionale (con la quale si e' negata la competenza delle regioni ad emettere un provvedimento di riconoscimento di una fondazione privata), compie un' analisi della giurisprudenza della corte stessa sul problema relativo al riconoscimento o meno alle regioni di una potesta' in materia di "diritto privato", guardando alle singole materie su cui la corte si e' espressa (pesca, azioni societarie, masi chiusi, riconoscimento di persone giuridiche, enfiteusi e contratti agrari). l' a. rileva come da tali pronunce emerga un orientamento contraddittorio, ma comunque non completamente chiuso ad ammettere l'intervento normativo regionale nel suddetto ambito. l'a. analizza altresi' le varie posizioni della dottrina, che quasi nella sua globalita' si e' espressa nel senso dell' ammissibilita' della potesta' regionale in esame. l' a. in accordo con tale dottrina afferma che simile potesta' non puo' legarsi alle regioni. e cio' in base ad una considerazione fondamentale: il diritto privato non e' una materia compiuta e definita, ma un insieme di norme (spesso considerate unitariamente solo a fini didattici) afferenti a settori diversi spesso coincidenti con le materie affidate alla potesta' regionale. la disciplina eventualmente dettata dalle regioni non produce una pluralita' di codificazioni regionali ma una normazione decentrata nei rapporti privati inerenti alle materie attribuite. peraltro e' da rilevare che le regioni hanno in piu' casi interferito con loro leggi in settori riguardanti anche rapporti tra privati (urbanistica, beni ambientali e culturali etc.). il problema di piu' ampia portata e' quello di definire i limiti che le regioni nell'esercizio della potesta' debbono osservare. secondo l' a. tali limiti possono rintracciarsi: 1) nei principi fondamentali ex art. 117 cost.; tra questi non possono farsi rientrare tutte le norme del cod. civ., ma solo quei principi (norme costituzionali, norme di diritto internazionale, disposizioni sulla legge in generale etc.) che sono per espressa statuizione normativa o per intendimento comune invalicabili; 2) nelle leggi cornice; 3) nell' interesse nazionale; 4) nelle riserve di leggge. individuati i limiti l' a. afferma concludendo che le regioni possono regolare rapporti privati nei casi in cui l'interesse da proteggere o da incidere e' puramente locale o quando la materia e' funzionalmente collegata con le materie collegate alle regioni. la regione invece non potra' disciplinare in via generale e astratta istiti che per loro natura richiedono una disciplina unitaria, non avendo nessun collegamento diretto con la realta' regionale: cosi' la regione non potrebbe ad esempio ampliare il numero dei diritti reali, i tipi di societa', o modificare le norme sulla risoluzione del contratto.
Centro diretto da I. Ciampi D'Elia - IDG Firenze



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