| dalla ratio dell' art. 42 della legge n. 2359/1865, nonche' dallo
sviluppo storico di tale norma deve dedursi, ad avviso del
commentatore, che nell' attuale periodo storico al proprietario non
e' attribuibile, a titolo di indennizzo per l' espropriazione, l'
espropriazione, l' incremento di valore del bene direttamente od
indirettamente risultante da oneri gia' affrontati o da affrontarsi
dalla collettivita'. l' eventuale disparita' tra il valore che il
proprietario consegua, a titolo di indennizzo, per l' espropriazione
di un bene che, secondo le prescrizioni urbanistiche non e' destinato
all' edificazione ed il valore conseguibile dal proprietario di un
bene avente, invece, tale destinazione risulta pienamente
giustificata dalle caratteristiche intrinseche dei beni stessi e va
riguardata come disparita' esclusivamente economica e non giuridica.
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