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132587
IDG801200307
80.12.00307 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pelillo sandro
l' annullamento ex art. 7 "legge ponte" tra ordinamento statale e ordinamento regionale
Riv. giur. edil., an. 23 (1980), fasc. 2, pt. 2, pag. 104-114
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1822; d1207
dopo aver rilevato come, dal punto di vista contenutistico, l' annullamento ex art. 7 della "legge-ponte" risulti espressione di un potere di vertice di carattere eccesionale, esistente soltanto nei limiti della previsione normativa, si sofferma sui profili procedimentali di tale potere, in relazione, soprattutto, alla trasposizione dell' istituto dell' annullamento, secondo lo schema tipico dell' organizzazione statale, nell' ambito delle strutture regionali. sostiene che in tale ultimo ambito, per l' assenza di esplicite disposizioni di legge disciplinanti l' esercizio del potere di annullamento, la posizione del privato puo' risultare piu' debole: auspica, pertanto, una serie di incisivi interventi del legislatore regionale per ovviare a tali carenze.
art. 7 l. 6 agosto 1967, n. 765
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