| 132603 | |
| IDG801200326 | |
| 80.12.00326 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| garrone g.
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| nota a cons. stato, sez. iv, 26 luglio 1978, n. 761
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| Foro it., an. 104 (1979), fasc. 4, pt. 3, pag. 205-207
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d18200
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| in materia dei piani di zona per l' edilizia economica e popolare, l'
a. osserva, che nella sentenza del tribunale amministrativo regionale
della lombardia e' stato posto l' accento sulla possibilita' di
interventi di trasformazione sugli edifici esistenti, non intendendo
piu' l' edilizia economica e popolare come edilizia "nuova", ma anche
"edilizia di trasformazione". la sentenza del consiglio di stato, che
la ha annullata, ha teso invece a tenere distinti il concetto di
risanamento "conservativo", caratterizzato dalla conservazione della
destinazione d' uso preesistente, dalla "ristrutturazione a fini di
riordino urbanistico di una determinata zona". l' assunto del
consiglio di stato, a giudizio dell' a., e' da ritenersi esatto. l'
intervento a mezzo di piani di sona di edilizia economica e popolare
nei centri storici, infatti, comporterebbe la necessaria sostituzione
della popolazione residente, con altri cittadini aventi i requisiti
per l' assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare.
secondo l' a., pero', dal difetto di norme che consentano la
sostituzione, non puo' farsi discendere la illegittimita' della
stessa; tuttavia, il fatto che la popolazione residente venga privata
della garanzia di rimanere in loco costituisce una grave incongruenza
della applicazione del piano di zona per l' edilizia economica e
popolare ai centri storici.
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| art. 32 l. 22 ottobre 1971, n. 865
art. 3 l. 18 aprile 1962, n. 167
tar lo 23 giugno 1976, n. 222
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