| 132604 | |
| IDG801200327 | |
| 80.12.00327 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| montanari c.
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| nota a cons. stato sez. iv 14 giugno 1977, n. 599
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| Foro it., an. 104 (1979), fasc. 6, pt. 3, pag. 328-330
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d11131; d123; d153
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| secondo l' a. il consiglio di stato elabora una soluzione che
consente di fornire di tutela interessi propri di una collettivita',
ricollegando la problematica degli interessi diffusi e della loro
tutela giurisdizionale al classico istituto della azione popolare,
senza tuttavia una esplicita presa di posizione rispetto a quest'
ultima. in base all' art. 133 comma 2 della costituzione, il
consiglio di stato configura in capo ai singoli cittadini membri
delle popolazioni di un comune di nuova istituzione un interesse
protetto a formare oggetto delle consultazioni previste in tale
articolo e prevede l' esperibilita' di una "azione correttiva",
sostanzialmente atipica, invece dell' azione suppletiva prevista
dall' art. 225 del testo unico 4 febbraio 1915 n. 148: cio' in
contrasto con il principio, costantemente affermato dalla
giurisprudenza, della tassativita' delle ipotesi in cui e' ammessa
azione popolare. in ordine alla rimessione del giudizio al tribunale
amministrativo regionale per la decisione di merito nel caso di
annullamento della sentenza con la quale il giudice di primo grado
aveva dichiarato la inammissibilita' del ricorso, l' a. osserva che
cio' e' in contrasto con l' orientamento espresso successivamente
dallo stesse collegio.
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| Centro diretto da I. Ciampi D'Elia - IDG Firenze
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