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132604
IDG801200327
80.12.00327 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
montanari c.
nota a cons. stato sez. iv 14 giugno 1977, n. 599
Foro it., an. 104 (1979), fasc. 6, pt. 3, pag. 328-330
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d11131; d123; d153
secondo l' a. il consiglio di stato elabora una soluzione che consente di fornire di tutela interessi propri di una collettivita', ricollegando la problematica degli interessi diffusi e della loro tutela giurisdizionale al classico istituto della azione popolare, senza tuttavia una esplicita presa di posizione rispetto a quest' ultima. in base all' art. 133 comma 2 della costituzione, il consiglio di stato configura in capo ai singoli cittadini membri delle popolazioni di un comune di nuova istituzione un interesse protetto a formare oggetto delle consultazioni previste in tale articolo e prevede l' esperibilita' di una "azione correttiva", sostanzialmente atipica, invece dell' azione suppletiva prevista dall' art. 225 del testo unico 4 febbraio 1915 n. 148: cio' in contrasto con il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, della tassativita' delle ipotesi in cui e' ammessa azione popolare. in ordine alla rimessione del giudizio al tribunale amministrativo regionale per la decisione di merito nel caso di annullamento della sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva dichiarato la inammissibilita' del ricorso, l' a. osserva che cio' e' in contrasto con l' orientamento espresso successivamente dallo stesse collegio.
Centro diretto da I. Ciampi D'Elia - IDG Firenze



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