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| IDG801200328 | |
| 80.12.00328 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| romano a.
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| nota a cons. stato ad. plen. 23 marzo 1979, n. 12
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| Foro it., an. 104 (1979), fasc. 6, pt. 3, pag. 308
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d15305; d15313; d15317
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| l' a. rileva la novita' dell' indirizzo accolto nella decisione del
consiglio di stato nel dichiarare la inammissibilita' del ricorso per
l' inottemperanza a sua decisione, nel caso di pendenza di ricorso
per cassazione, in conformita' anche con la precedente giurisprudenza
di detta corte. analogamente e' affermato dal consiglio di stato il
principio della inammissibilita' del ricorso per la inottemperanza di
sentenze dei tribunali amministrativi regionali non ancora passate in
giudicato, evidentemente allo scopo di influenzare la giurisprudenza
di questi tribunali. l' a. osserva, che, tuttavia, la non
appellabilita' in via di principio delle sentenze, che i tribunali
amministrativi regionali emettano in sede di giudizio di
ottemperanza, ridurrebbe ai soli casi eccezionali la possibilita' da
parte del consiglio di stato di annullare le sentenze del giudice di
primo grado difformi dall' orientamento da esso accolto. l' a. fa
notare, comunque, come soprattutto la iv sezione tenda a non
riconoscere in modo assoluto tale principio di inappellabilita'.
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| cons. stato ad. plen. 14 luglio 1978, n. 23
ord. cons. stato sez. iv 10 aprile 1979, n. 273
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