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132605
IDG801200328
80.12.00328 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
romano a.
nota a cons. stato ad. plen. 23 marzo 1979, n. 12
Foro it., an. 104 (1979), fasc. 6, pt. 3, pag. 308
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d15305; d15313; d15317
l' a. rileva la novita' dell' indirizzo accolto nella decisione del consiglio di stato nel dichiarare la inammissibilita' del ricorso per l' inottemperanza a sua decisione, nel caso di pendenza di ricorso per cassazione, in conformita' anche con la precedente giurisprudenza di detta corte. analogamente e' affermato dal consiglio di stato il principio della inammissibilita' del ricorso per la inottemperanza di sentenze dei tribunali amministrativi regionali non ancora passate in giudicato, evidentemente allo scopo di influenzare la giurisprudenza di questi tribunali. l' a. osserva, che, tuttavia, la non appellabilita' in via di principio delle sentenze, che i tribunali amministrativi regionali emettano in sede di giudizio di ottemperanza, ridurrebbe ai soli casi eccezionali la possibilita' da parte del consiglio di stato di annullare le sentenze del giudice di primo grado difformi dall' orientamento da esso accolto. l' a. fa notare, comunque, come soprattutto la iv sezione tenda a non riconoscere in modo assoluto tale principio di inappellabilita'.
cons. stato ad. plen. 14 luglio 1978, n. 23 ord. cons. stato sez. iv 10 aprile 1979, n. 273
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