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| IDG801200330 | |
| 80.12.00330 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| migliarese tamburino francesca
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| silenzio-rigetto e profili di potere e dovere del superiore in
seguito alla presentazione di ricorso gerarchico
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| nota a cons. stato ad. 7 febbraio 1978, n. 4
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| Foro it., an. 104 (1979), fasc. 7-8, pt. 3, pag. 393-400
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d1512; d15124
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| a giudizio dell' a. la qualificazione del silenzio rigetto, contenuta
nella decisione del consiglio di stato in esame, difformemente dalla
precedente posizione dello stesso giudice amministrativo, come un
"comportamento legalmente tipizzato, da interpretarsi come modo (sia
pur tacito) di provvedere", non cioe' come rifiuto della decisione,
bensi' come vera e propria decisione, presenta una eccedenza di
contenuto rispetto alla ratio normativa dell' art. 20 della legge sui
tribunali amministrativi regionali. secondo l' a., in riferimento
alla amministrazione, il silenzio rigetto si configura come mero
comportamento, che ne' realizza una inadempienza, ne' una
consumazione del potere di decisione attivato dalla presentazione del
ricorso. in caso di maturazione del silenzio, infatti, l' oggetto del
giudizio amministrativo si restringe al solo atto gia' impugnato e
entro i limiti della censura gia' proposta (a parte ovviamente quelle
di merito). dal punto di vista del privato l' opzione per il ricorso
gerarchico induce un' attesa obbligata all' ingresso alla sede
giurisdizionale: cioe' i 90 giorni integrano una spatium deliberandi
prima del quale il giudizio e' da ritenere improrogabile. a giudizio
dell' a., e' incongruo ricondurre a questo termine un' efficacia
restrittiva della possibilita' di tutela, applicandolo a pena di
decadenza dall' impugnativa giurisdizionale della decisione
sopravvenuta e considerandolo preclusivo per l' amministrazione del
potere di pronunciarsi legittimamente.
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| cons. stato ad. plen. 3 maggio 1960, n. 8
art. 20 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
art. 6 d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199
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