| l' a. rileva la natura politica della commissione per l' indirizzo e
la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. a tale organo, oltre che le
funzioni di indirizzo e regolamentazione a mezzo di direttive e
controlli, sono attribuite anche funzioni specifiche, quale quella di
disciplinare "direttamente" il calendario delle trasmissioni di
"tribuna politica", art. 4 1 comma, legge 14 aprile 1975 n. 3. a
giudizio dell' a. queste funzioni dovrebbero considerarsi
"oggettivamente" amministrative, in quanto danno luogo ad atti di
amministrazione attiva e non di mero indirizzo politico. questi atti,
poiche' provengono da autorita' non amministrativa, per concorde
indirizzo giurisprudenziale sono considerati non oppugnabili, l' a.,
considera gli atti politici come una categoria "aperta", suscettibile
di comprendere in se' atti di diversa natura, solo "oggettivamente"
amministrativi, cioe' non promananti da organo appartenente alla
organizzazione amministrativa e non adottati nell' esercizio della
funzione amministrativa. l' a. osserva, che la dottrina sostiene la
inoppugnabilita' degli atti politici, in quanto posti in essere
generalmente da organi a rilevanza costituzionale; tuttavia l' a.
richiama la tesi, anch' essa presente in dottrina, della
sottoponibilita' a controllo giurisdizionale di quelle attivita' che
non attengono alla funzione primaria ed essenziale di un organo
appartenente ad un determinato potere dello stato, e che non
rappresenta quindi manifestazione di quel potere. infine l' a.
esamina alcune ipotesi particolari di atti di questo genere, con
particolare attenzione alle posizioni giurisprudenziali.
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