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132610
IDG801200333
80.12.00333 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
garrone g.
nota a tar la sez. i, 11 aprile 1979, n. 377
Foro it., an. 104 (1979), fasc. 10, pt. 3, pag. 524-526
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d1510
l' a. rileva la natura politica della commissione per l' indirizzo e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. a tale organo, oltre che le funzioni di indirizzo e regolamentazione a mezzo di direttive e controlli, sono attribuite anche funzioni specifiche, quale quella di disciplinare "direttamente" il calendario delle trasmissioni di "tribuna politica", art. 4 1 comma, legge 14 aprile 1975 n. 3. a giudizio dell' a. queste funzioni dovrebbero considerarsi "oggettivamente" amministrative, in quanto danno luogo ad atti di amministrazione attiva e non di mero indirizzo politico. questi atti, poiche' provengono da autorita' non amministrativa, per concorde indirizzo giurisprudenziale sono considerati non oppugnabili, l' a., considera gli atti politici come una categoria "aperta", suscettibile di comprendere in se' atti di diversa natura, solo "oggettivamente" amministrativi, cioe' non promananti da organo appartenente alla organizzazione amministrativa e non adottati nell' esercizio della funzione amministrativa. l' a. osserva, che la dottrina sostiene la inoppugnabilita' degli atti politici, in quanto posti in essere generalmente da organi a rilevanza costituzionale; tuttavia l' a. richiama la tesi, anch' essa presente in dottrina, della sottoponibilita' a controllo giurisdizionale di quelle attivita' che non attengono alla funzione primaria ed essenziale di un organo appartenente ad un determinato potere dello stato, e che non rappresenta quindi manifestazione di quel potere. infine l' a. esamina alcune ipotesi particolari di atti di questo genere, con particolare attenzione alle posizioni giurisprudenziali.
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