| secondo la dottrina dominante, l' art. 113 c.p. non ha attitudine
incriminatrice, ma svolge una mera funzione di disciplina, estendendo
alcuni settori della disciplina concorsuale a comportamenti gia'
rilevanti alla stregua delle singole fattispecie colpose. questo
deriva dalla circostanza che le fattispecie colpose sono tutte
causalmente orientate, per cui ogni causazione colposa realizza la
fattispecie. la tesi e' errata poiche' non tutti gli illeciti colposi
sono causalmente orientati. in tali ipotesi dunque l' art. 113 c.p.
svolge una funzione incriminatrice. dagli artt. 113 e 124 c.p. si
deduce che il 113 svolge una funzione incriminatrice rispetto ai
comportamenti atipici che determinano o agevolano la realizzazione
del delitto colposo di mera condotta. l' art. 113 pero' esercita una
funzione incriminatrice anche nei confronti delle fattispecie
causalmente orientate, dato che non tutte le condotte concorrenti
sono obiettivamente colpose, non presentando note intrinseche di
negligenza, imprudenza, eccetera. la responsabilita' per colpa si
estende ai soli risultati che la norma tendeva a prevenire, con
esclusione degli eventi diversi e dell' evento inevitabile. la
disciplina dell' elemento psicologico delle contravvenzioni comporta
che la punibilita' dell' atto colposo atipico di partecipazione ad
una contravvenzione discende direttamente dall' art. 110. e'
penalmente irrilevante invece la condotta atipica di partecipazione
colposa ad un delitto doloso. il criterio di imputazione dell' atto
atipico di cooperazione non e' il nesso psichico, insufficiente
quando la condotta esecutiva sia successiva rispetto a quella di
cooperazione ovvero le condotte siano contestuali, bensi' la
violazione di un dovere di natura cautelare, cioe' l' inosservanza di
una norma di carattere "secondario" volta a prevenire non l' evento,
ma la condotta colposa altrui. il difetto di colpa nell' esecutore
principale esclude la responsabilita' concorsuale.
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