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132638
IDG800900572
80.09.00572 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
cognetta gigliola
la cooperazione nel delitto colposo
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 1, pag. 63-92
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50133
secondo la dottrina dominante, l' art. 113 c.p. non ha attitudine incriminatrice, ma svolge una mera funzione di disciplina, estendendo alcuni settori della disciplina concorsuale a comportamenti gia' rilevanti alla stregua delle singole fattispecie colpose. questo deriva dalla circostanza che le fattispecie colpose sono tutte causalmente orientate, per cui ogni causazione colposa realizza la fattispecie. la tesi e' errata poiche' non tutti gli illeciti colposi sono causalmente orientati. in tali ipotesi dunque l' art. 113 c.p. svolge una funzione incriminatrice. dagli artt. 113 e 124 c.p. si deduce che il 113 svolge una funzione incriminatrice rispetto ai comportamenti atipici che determinano o agevolano la realizzazione del delitto colposo di mera condotta. l' art. 113 pero' esercita una funzione incriminatrice anche nei confronti delle fattispecie causalmente orientate, dato che non tutte le condotte concorrenti sono obiettivamente colpose, non presentando note intrinseche di negligenza, imprudenza, eccetera. la responsabilita' per colpa si estende ai soli risultati che la norma tendeva a prevenire, con esclusione degli eventi diversi e dell' evento inevitabile. la disciplina dell' elemento psicologico delle contravvenzioni comporta che la punibilita' dell' atto colposo atipico di partecipazione ad una contravvenzione discende direttamente dall' art. 110. e' penalmente irrilevante invece la condotta atipica di partecipazione colposa ad un delitto doloso. il criterio di imputazione dell' atto atipico di cooperazione non e' il nesso psichico, insufficiente quando la condotta esecutiva sia successiva rispetto a quella di cooperazione ovvero le condotte siano contestuali, bensi' la violazione di un dovere di natura cautelare, cioe' l' inosservanza di una norma di carattere "secondario" volta a prevenire non l' evento, ma la condotta colposa altrui. il difetto di colpa nell' esecutore principale esclude la responsabilita' concorsuale.
art. 42 c.p. art. 43 c.p. art. 110 c.p. art. 113 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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