| il principio di irretroattivita' e di applicazione immediata per l'
avvenire della nuova legge processuale, ricavabile dall' art. 11
disp. prel. c.c., si riflette nella formula tempus regit actum, di
modo che, intervenuta una nuova norma, si avranno 2 serie di atti
processuali, regolati da 2 leggi diverse: quelli compiuti, che vanno
con la legge vecchia e quelli da compiere che si ritualizzano con la
nuova. invero, se per actus si intende ciascun atto della fattispecie
processuale il principio dell' efficacia immediata non esclude la
regola enunciata, ma insieme al principio della irretroattivita' ne
diviene una componente. seguendo tale interpretazione, la legge
processuale nuova si applichera' subito agli atti ancora da compiere,
mentre, per il principio di irretroattivita', resteranno validi gli
atti compiuti con l' osservanza della legge precedente. se la legge
vigente al tempo in cui la nullita' e' stata dedotta considerava
irrilevante il momento della sua deduzione, il considerarla sanata
per l' operativita' del nuovo comma 3 dell' art. 185 c.p.p.
violerebbe il principio di irretroattivita'; viceversa si applichera'
la nuova disciplina se la nullita', non dedotta prima della riforma,
possa ancora esserlo nei limiti cronologici dell' art. 185. nel caso
che la nullita' non dedotta sia sanata dalla disciplina attuale, l'
a. ritiene che la sanatoria operi solo quando la nuova normativa
possa ancora regolare in concreto la deducibilita', pena la sanatoria
di un onere di deduzione precedentemente non posto a carico della
parte, ancora in violazione dell' irretroattivita'.
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