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132641
IDG800900579
80.09.00579 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
rubiola elisa
nullita' assolute anteriori alla riforma del 1977 e loro eventuali sanatorie
nota a cass. sez. i pen. 9 novembre 1977
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 1, pag. 247-253
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60704
il principio di irretroattivita' e di applicazione immediata per l' avvenire della nuova legge processuale, ricavabile dall' art. 11 disp. prel. c.c., si riflette nella formula tempus regit actum, di modo che, intervenuta una nuova norma, si avranno 2 serie di atti processuali, regolati da 2 leggi diverse: quelli compiuti, che vanno con la legge vecchia e quelli da compiere che si ritualizzano con la nuova. invero, se per actus si intende ciascun atto della fattispecie processuale il principio dell' efficacia immediata non esclude la regola enunciata, ma insieme al principio della irretroattivita' ne diviene una componente. seguendo tale interpretazione, la legge processuale nuova si applichera' subito agli atti ancora da compiere, mentre, per il principio di irretroattivita', resteranno validi gli atti compiuti con l' osservanza della legge precedente. se la legge vigente al tempo in cui la nullita' e' stata dedotta considerava irrilevante il momento della sua deduzione, il considerarla sanata per l' operativita' del nuovo comma 3 dell' art. 185 c.p.p. violerebbe il principio di irretroattivita'; viceversa si applichera' la nuova disciplina se la nullita', non dedotta prima della riforma, possa ancora esserlo nei limiti cronologici dell' art. 185. nel caso che la nullita' non dedotta sia sanata dalla disciplina attuale, l' a. ritiene che la sanatoria operi solo quando la nuova normativa possa ancora regolare in concreto la deducibilita', pena la sanatoria di un onere di deduzione precedentemente non posto a carico della parte, ancora in violazione dell' irretroattivita'.
art. 185 c.p.p. art. 11 disp. prel. c.c. art. 6 l. 8 agosto 1977, n. 534
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