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132644
IDG800900583
80.09.00583 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nobili massimo
il provvedimento della sezione istruttoria che accoglie il reclamo ex art. 29 della legge 22 maggio 1975: natura ed effetti
nota a app. bologna sez. istruttoria 16 marzo 1979
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 1, pag. 293-301
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60302; d60304
nell' ipotesi di procedimento penale relativo a reati commessi da componenti delle forze dell' ordine nell' espletamento di mansioni di pubblica sicurezza, e' corretto che il pubblico ministero, nonostante una precedente archiviazione, consideri una istanza di parte fondata su nuovi elementi di prova, anche quando ritenga opportuna una nuova archiviazione. in tal caso e' nuovamente applicabile la disciplina formulata dal comma 1 dell' art. 27 della l. 152 del 1975, poiche' e' come se si instaurasse un procedimento ex novo. di fronte ad una nuova richiesta di archiviazione la competenza e' del giudice istruttore, poiche' la l. 152 non ha fissato alcuna competenza esclusiva del procuratore generale o della sezione istruttoria. la sezione istruttoria ha solo una potesta' di controllo conseguente ad un reclamo dell' indiziato contro l' ordinanza di formalizzazione del procedimento fatta del giudice istruttore. la riapertura delle indagini non e' subordinata ad una qualsiasi forma d' intervento necessario dell' organo (la sezione istruttoria) che aveva emesso il precedente decreto d' archiviazione. il riesame della notizia di reato infatti si sviluppa secondo le norme contenute negli artt. 27-29 legge citata. il pubblico ministero deve quindi indirizzare le sue richieste al giudice istruttore.
art. 27 l. 22 maggio 1975, n. 152 art. 28 l. 22 maggio 1975, n. 152 art. 29 l. 22 maggio 1975, n. 152 art. 74 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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