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| IDG800900583 | |
| 80.09.00583 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| nobili massimo
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| il provvedimento della sezione istruttoria che accoglie il reclamo ex
art. 29 della legge 22 maggio 1975: natura ed effetti
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| nota a app. bologna sez. istruttoria 16 marzo 1979
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 1, pag. 293-301
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60302; d60304
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| nell' ipotesi di procedimento penale relativo a reati commessi da
componenti delle forze dell' ordine nell' espletamento di mansioni di
pubblica sicurezza, e' corretto che il pubblico ministero, nonostante
una precedente archiviazione, consideri una istanza di parte fondata
su nuovi elementi di prova, anche quando ritenga opportuna una nuova
archiviazione. in tal caso e' nuovamente applicabile la disciplina
formulata dal comma 1 dell' art. 27 della l. 152 del 1975, poiche' e'
come se si instaurasse un procedimento ex novo. di fronte ad una
nuova richiesta di archiviazione la competenza e' del giudice
istruttore, poiche' la l. 152 non ha fissato alcuna competenza
esclusiva del procuratore generale o della sezione istruttoria. la
sezione istruttoria ha solo una potesta' di controllo conseguente ad
un reclamo dell' indiziato contro l' ordinanza di formalizzazione del
procedimento fatta del giudice istruttore. la riapertura delle
indagini non e' subordinata ad una qualsiasi forma d' intervento
necessario dell' organo (la sezione istruttoria) che aveva emesso il
precedente decreto d' archiviazione. il riesame della notizia di
reato infatti si sviluppa secondo le norme contenute negli artt.
27-29 legge citata. il pubblico ministero deve quindi indirizzare le
sue richieste al giudice istruttore.
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| art. 27 l. 22 maggio 1975, n. 152
art. 28 l. 22 maggio 1975, n. 152
art. 29 l. 22 maggio 1975, n. 152
art. 74 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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