Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


132647
IDG800900586
80.09.00586 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gaito alfredo
giudizio direttissimo, interrogatorio dell' imputato ed omissione dell' avviso al difensore per motivi di assoluta urgenza
nota a ord. trib. roma sez. iii pen. 20 aprile 1979
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 1, pag. 337-342
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6070; d6250; d6251; d61232; d613
nonostante la lacuna legislativa puo' postularsi, stante anche la dilatazione dell' area operativa del rito direttissimo, un' equiparazione del regime delle nullita' a regime intermedio, quale la violazione dell' art. 304 ter c.p.p. verificatesi in tale rito, a quelle incorse nell' istruzione del procedimento ordinario, e quindi la deducibilita' in "limine iudicii". d' altra parte, fino a tal limite, il potere-dovere del giudice di dichiarare d' ufficio le nullita' rimane incondizionato ex artt. 185 e 187 c.p.p., sicche' la ritualita' dell' interrogatorio, ai sensi degli artt. 245, 246, 304 bis, 304 ter, 502 e 503 c.p.p., deve necessariamente essere oggetto di sindacato, e con esso l' apprezzamento del pubblico ministero circa l' assoluta urgenza. ne' si puo' dire, pena la violazione dei diritti di difesa, che se il pubblico ministero ha omesso l' avviso al difensore, cio' significa che la valutazione di tale situazione e' stata da lui gia' fatta.
art. 185 c.p.p. art. 187 c.p.p. art. 245 c.p.p. art. 246 c.p.p. art. 304 bis c.p.p. art. 304 ter c.p.p. art. 502 c.p.p. art. 503 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati