| il concetto di colpevolezza e' inidoneo a dare fondamento alla
retribuzione e dovrebbe essere abbandonato; ma deve restare quale
principio di delimitazione della pena. il collegamento
retribuzione-colpevolezza e' insostenibile perche' fondato su una
supposizione, la possibilita' di agire diversamente, incerta, e su
una premessa di compensazione del torto, con la pena, inconciliabile
con i criteri di democrazia. il principio della colpevolezza richiede
la determinatezza della fattispecie, il divieto delle leggi penali
retroattive e di analogia in peius e impedisce una giustizia
arbitraria; ma limita anche il massimo consentito di pena. se anche
ragioni di opportunita' di prevenzione generale suggeriscano una data
pena, il principio in parola impone per una colpa lieve una pena
mite, impedendo che la liberta' dell' individuo venga sacrificata
all' interesse dell' intimidazione generale. di conseguenza tra pena
e misura di sicurezza viene meno la differenza negli obiettivi,
meramente preventivi, assimilandosi l' esecuzione di una pena
detentiva a una misura terapeutica. con questa differenza tra pene e
misure di sicurezza: che la delimitazione nelle prime viene
effettuata dal principio di colpevolezza, nelle seconde dal principio
del prevalente interesse pubblico.
| |