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132652
IDG800900595
80.09.00595 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
dolcini emilio
i limiti della sanzione penale. a proposito del volume di h. l. packe
herbert l. packer, i limiti della sanzione penale, milano, giuffre', 1968, pp. xxviii+404
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 2, pag. 458-466
d5030; d683; d95234; d95236
packer individua nelle teorie preventive la piu' soddisfacente giustificazione della pena. in sintonia con una autorevole dottrina europea, approda infatti ad una giustificazione preventiva della pena entro i limiti segnati dal principio di colpevolezza. due limitazioni: da un lato, come la pena dovrebbe essere inflitta solo per condotte in concreto riprovevoli, cosi' la minaccia legislativa dovrebbe a sua volta riguardare comportamenti riprovevoli in astratto, secondo le valutazioni dominanti nella societa' cioe' l' immoralita' della condotta; dall' altro lato, essendo essenziali alla pena finalita' preventive, occorrera' rinunciare a ricorrervi allorche' se ne possa stabilire "a priori" l' inefficacia su ciascuno dei piani su cui puo' teoricamente prodursi un' azione preventiva. si tratta di un criterio che richiama quello lisztiano dell"'idoneita'" nonche' il principio di "effettivita'" del progetto alternativo tedesco. depenalizzazione delle droghe leggere, riforma non moderata dell' aborto, acciocche' non introduca diseguaglianze classiste, controllo penale di comportanti economici, sono la direttive urgenti additate dal packer.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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