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132653
IDG800900597
80.09.00597 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fiorella antonio
l' efficacia retroattiva della lex mitior sull' estensione dell' amnistia
nota a cass. sez. ii pen. 2 luglio 1976
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 2, pag. 492-504
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5001; d50411
la ratio che informa la norma del comma 3 dell' art. 2 c.p., come la ratio della norma di cui al comma 2, pur nelle evidenti differenze di natura quantitativa tra le 2 ipotesi, non e' affatto quella, eccezionale, della mera benignitas; bensi' quella, ordinaria, del rispetto di un principio di giustizia sostanziale, oggi anche costituzionalmente garantito, che verrebbe infranto ove si punisse in forza di una disposizione di legge che il gioco dei valori sociali dell' attuale momento storico ha decretato essere troppo severa (intervento della lex mitior) o addirittura da abrogare (intervento della lex abrogans), dal che l' operativita', anche in tema di amnistia, dell' art. 2 comma 3 c.p.. esclusa in radice tale deroga, viene giocoforza meno la possibilita' di distinguere sostanzialmente, al fine di delinearne i limiti, tra leggi modificative del nomen iuris e leggi modificative del quantum di pena, e percio' tra indicazione dei reati amnistiati mediante nomen iuris e indicazione mediante richiamo alla pena, come invece pretende la sentenza. non e' quindi ammissibile una deroga alla generale efficacia retroattiva della disposizione penale piu' favorevole, quando essa potrebbe agire sull' estensione dell' amnistia, e percio' deve riconoscersi che questa ben possa risultare ampliata per effetto di quella.
d.p.r. 22 maggio 1970, n. 283 art. 183 comma 1 c.p. art. 2 comma 3 c.p.
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