| la ratio che informa la norma del comma 3 dell' art. 2 c.p., come la
ratio della norma di cui al comma 2, pur nelle evidenti differenze di
natura quantitativa tra le 2 ipotesi, non e' affatto quella,
eccezionale, della mera benignitas; bensi' quella, ordinaria, del
rispetto di un principio di giustizia sostanziale, oggi anche
costituzionalmente garantito, che verrebbe infranto ove si punisse in
forza di una disposizione di legge che il gioco dei valori sociali
dell' attuale momento storico ha decretato essere troppo severa
(intervento della lex mitior) o addirittura da abrogare (intervento
della lex abrogans), dal che l' operativita', anche in tema di
amnistia, dell' art. 2 comma 3 c.p.. esclusa in radice tale deroga,
viene giocoforza meno la possibilita' di distinguere sostanzialmente,
al fine di delinearne i limiti, tra leggi modificative del nomen
iuris e leggi modificative del quantum di pena, e percio' tra
indicazione dei reati amnistiati mediante nomen iuris e indicazione
mediante richiamo alla pena, come invece pretende la sentenza. non e'
quindi ammissibile una deroga alla generale efficacia retroattiva
della disposizione penale piu' favorevole, quando essa potrebbe agire
sull' estensione dell' amnistia, e percio' deve riconoscersi che
questa ben possa risultare ampliata per effetto di quella.
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