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132654
IDG800900598
80.09.00598 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
rampioni roberto
misura processuale cautelare e continuazione criminosa
nota a cass. sez. ii pen. 2 luglio 1976
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 2, pag. 504-510
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5014; d61122
se il significato contenutistico del "disegno criminoso" non puo' essere che quello di schema ideativo unitario di azioni plurime proiettato nel futuro, di unicita' di scopo animatore di piu' azioni, di "idea di scopo", l' interruzione di detto disegno non puo' essere ricollegata a un puro effetto normativo che atti processuali, quali la denuncia, la contestazione, la citazione, l' interrogatorio, la misura cautelare avrebbero in se' e per se'. l' effetto interruttivo puo', sul piano naturalistico, ben conseguire al compimento di tali atti processuali, quale loro riflesso psicologico, ma non come necessaria e presunta conseguenza, bensi' come mera possibilita'; in quanto tale, de casu e in concreto, da valutarsi dal giudice, l' esistenza di taluno di tali atti avendo solo valore indiziario. ne' cio' vale a salvacondotto per i fatti di continuazione successivi all' atto processuale: il giudicante, nello spirito dell' istituto, se non ritenga avvenuta l' interruzione, applichera' la continuazione, tenendo conto della maggior capacita' criminale dimostrata dal soggetto persistendo nel raggiungimento di uno scopo criminoso.
art. 81 comma 2 c.p.
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