| se il significato contenutistico del "disegno criminoso" non puo'
essere che quello di schema ideativo unitario di azioni plurime
proiettato nel futuro, di unicita' di scopo animatore di piu' azioni,
di "idea di scopo", l' interruzione di detto disegno non puo' essere
ricollegata a un puro effetto normativo che atti processuali, quali
la denuncia, la contestazione, la citazione, l' interrogatorio, la
misura cautelare avrebbero in se' e per se'. l' effetto interruttivo
puo', sul piano naturalistico, ben conseguire al compimento di tali
atti processuali, quale loro riflesso psicologico, ma non come
necessaria e presunta conseguenza, bensi' come mera possibilita'; in
quanto tale, de casu e in concreto, da valutarsi dal giudice, l'
esistenza di taluno di tali atti avendo solo valore indiziario. ne'
cio' vale a salvacondotto per i fatti di continuazione successivi
all' atto processuale: il giudicante, nello spirito dell' istituto,
se non ritenga avvenuta l' interruzione, applichera' la
continuazione, tenendo conto della maggior capacita' criminale
dimostrata dal soggetto persistendo nel raggiungimento di uno scopo
criminoso.
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