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132655
IDG800900600
80.09.00600 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
grieco grazia
ubriachezza volontaria o colposa e titolo di responsabilita'
nota a cass. sez. i pen. 29 aprile 1977
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 2, pag. 522-533
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50203
secondo la concezione maggiormente seguita, il soggetto che versi in stato di ubriachezza non accidentale ne' preordinata, nonostante l' indubbia alterazione prodotta dall' alcool e', per volonta' di legge, ex art. 92 c.p., da considerare imputabile nel momento in cui pone in essere l' illecito penale e pertanto occorre ricercare il nesso psichico, quantunque abnorme, che lega l' evento alla personalita' dell' autore. l' a. ritiene che tale indagine non possa seguire i normali criteri di accertamento dell' elemento psicologico. senza contare che l' art. 133 c.p. prevede la graduazione dell' elemento psichico, gli studi medico-legali accertano indubbiamente una capacita' di intendere e volere del tutto alterata, dal che l' inconciliabilita' di un indagine del dolo e della colpa ragguagliata ai criteri impiegati per l' uomo normale. cio' che va valutato e' solo il finalismo dell' atto, privo di giudizi di disvalore; per la colpa occorrera' accertare la non volontarieta' dell' evento e la contrarieta' della condotta a quelle norme oggettive la cui violazione, ex art. 43 c.p., sostanzia tale elemento psichico, senza peraltro indagare sul secondo momento della colpa, quello relativo alla rimproverabilita' personalistica della violazione di dette norme. de iure condendo e' auspicabile l' addebitabilita' a titolo di sola colpa.
art. 42 c.p. art. 43 c.p. art. 92 c.p. art. 133 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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