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132656
IDG800900601
80.09.00601 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
di martino corrada
l' imputato di fronte alla mancata citazione della parte civile, dell' offeso dal reato e del danneggiato
nota a cass. sez. iii pen. 9 maggio 1977
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 2, pag. 534-549
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d60320; d62002
la violazione dell' art. 412 c.p.p., in relazione all' art. 408 comma 2 c.p.p., e' una nullita' speciale assoluta. ove quindi essa fosse rilevata in grado di appello, il giudice, in applicazione dell' art. 522 comma 2 c.p.p., dovrebbe dichiararla con sentenza, rinviando gli atti al giudice di primo grado per il giudizio, analogamente provvedendosi se la nullita' fosse rilevata in cassazione. scomparsa la preclusione ex art. 422 c.p.p. nessun altro limite preclusivo puo' opporsi, onde la nullita' resta insanabile, non gia' perche' d' ordine generale ma perche' rilevabile sino al giudicato. significativa la ristrutturazione dei rapporti tra giudicato penale e civile. proprio a seguito della nuova veste dell' art. 25 c.p.p. devesi ammettere l' interesse dell' imputato a sollevare l' eccezione de qua: diversamente finirebbe per accordare alla parte lesa la possibilita' di star fuori dal processo penale che si mette male per lei, per poi iniziare un' azione civile, in tal modo facendola arbitra delle sorti dell' imputato. il civilmente danneggiato, la cui citazione non e' obbligatoria e la cui partecipazione non puo' essere provocata dall' imputato, puo' agire civilmente senza che gli possa essere opposta la forza preclusiva del giudicato.
art. 25 c.p.p. art. 185 c.p.p. art. 408 c.p.p. art. 412 c.p.p. art. 422 c.p.p. art. 522 c.p.p. c. cost. 20 dicembre 1968, n. 132 c. cost. 22 marzo 1971, n. 55 c. cost. 27 giugno 1973, n. 99 c. cost. 26 giugno 1975, n. 165 art. 24 cost.
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