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| IDG800900601 | |
| 80.09.00601 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| di martino corrada
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| l' imputato di fronte alla mancata citazione della parte civile,
dell' offeso dal reato e del danneggiato
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| nota a cass. sez. iii pen. 9 maggio 1977
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 2, pag. 534-549
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d60320; d62002
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| la violazione dell' art. 412 c.p.p., in relazione all' art. 408 comma
2 c.p.p., e' una nullita' speciale assoluta. ove quindi essa fosse
rilevata in grado di appello, il giudice, in applicazione dell' art.
522 comma 2 c.p.p., dovrebbe dichiararla con sentenza, rinviando gli
atti al giudice di primo grado per il giudizio, analogamente
provvedendosi se la nullita' fosse rilevata in cassazione. scomparsa
la preclusione ex art. 422 c.p.p. nessun altro limite preclusivo puo'
opporsi, onde la nullita' resta insanabile, non gia' perche' d'
ordine generale ma perche' rilevabile sino al giudicato.
significativa la ristrutturazione dei rapporti tra giudicato penale e
civile. proprio a seguito della nuova veste dell' art. 25 c.p.p.
devesi ammettere l' interesse dell' imputato a sollevare l' eccezione
de qua: diversamente finirebbe per accordare alla parte lesa la
possibilita' di star fuori dal processo penale che si mette male per
lei, per poi iniziare un' azione civile, in tal modo facendola
arbitra delle sorti dell' imputato. il civilmente danneggiato, la cui
citazione non e' obbligatoria e la cui partecipazione non puo' essere
provocata dall' imputato, puo' agire civilmente senza che gli possa
essere opposta la forza preclusiva del giudicato.
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| art. 25 c.p.p.
art. 185 c.p.p.
art. 408 c.p.p.
art. 412 c.p.p.
art. 422 c.p.p.
art. 522 c.p.p.
c. cost. 20 dicembre 1968, n. 132
c. cost. 22 marzo 1971, n. 55
c. cost. 27 giugno 1973, n. 99
c. cost. 26 giugno 1975, n. 165
art. 24 cost.
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