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132657
IDG800900606
80.09.00606 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
rampioni roberto
l' ambito di estensione del "medesimo disegno criminoso"
nota a cass. sez. i pen. 9 maggio 1978
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 2, pag. 591-595
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5014; d50122
la novella del 1974, abolendo il limite delle identita' di disposizione violata, ha incentrato l' istituto della continuazione sul solo elemento soggettivo tipico richiesto dall' art. 81 comma 2 c.p.. nel concetto di disegno criminoso e' determinante l' elemento intellettivo quale "piano" o "programma" che l' agente ha ideato e che realizza successivamente in tempi, luoghi diversi e anche a danno di soggetti diversi. e' cioe' necessario che ogni episodio delittuoso sia realizzato come momento di esecuzione di un programma preventivamente delineato dall' agente in vista di un fine unitario da raggiungere; in definitiva si richiede l' esistenza, sin dalla realizzazione della prima condotta illecita, di un programma di comportamento individuantesi nelle singole manifestazioni delittuose e la consapevolezza che ogni singolo fatto di reato e' finalizzato al raggiungimento dell' unico scopo. l' art. 61 n. 2 c.p. operera' proprio quando l' agente, dinanzi a un fatto nuovo ostacolante il fine illecito propostosi, commetta il reato-mezzo pur di realizzare l' evento antigiuridico, ma senza averlo in precedenza preveduto e desiderato.
art. 81 comma 2 c.p. art. 61 n. 2 c.p. l. 7 giugno 1974, n. 220
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