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133062
IDG801100066
80.11.00066 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
saulle maria rita
filiazione naturale e diritti umani
commento a corte eur. dir. uomo 13 giugno 1979 (affare marckx)
Riv. dir. intern., vol. 63, (1980), fasc. 1, pag. 35-44
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d86601; d8660; d3013; d95101
secondo la decisione della corte europea dei diritti dell' uomo nell' affare marckx, il diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall' art. 8 par. 1 della convenzione europea dei diritti dell' uomo, comporta l' esigenza che il rapporto fra madre e figlio naturale non si istituisca solo con il riconoscimento. la corte ha altresi' esattamente rilevato che la differenza di trattamento, stabilita dalla legislazione belga, fra figli legittimi e figli naturali costituisce una discriminazione per motivi di nascita, come tale vietata dall' art. 14 della convenzione. le considerazioni svolte dalla corte rispetto alla legislazione belga potrebbero essere proposte anche nei riguardi di legislazioni di stati parti della convenzione che seguono in materia gli stessi principi.
corte eur. dir. uomo 13 giugno 1979 (affare marckx) art. 8 par. 1 conv. eur. dir. uomo art. 14 conv. eur. dir. uomo conv. strasburgo 1975 (status figli nati fuori dal matrimonio) art. 334 code civil (belgio) art. 724 code civil (belgio) art. 756 code civil (belgio) art. 344 code civil (belgio)
Ist. dir. internazionale - Univ. FI



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