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133082
IDG800601277
80.06.01277 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
scalera italo
ancora sulla illegittimita' costituzionale dell' affissione
nota a app. roma 19 novembre 1979
Dir. fall., an. 55 (1980), fasc. 1, pt. 2, pag. 55-60
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31362
secondo l' ordinanza non e' manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell' art. 99, comma 5, l. fall. con riferimento all' art. 24, comma 2, della costituzione. secondo l' a. non e' arduo prevedere che la corte costituzionale si pronunci per l' incostituzionalita' in coerenza a quanto gia' deciso in relazione all' art. 183 in tema di concordato. su questo argomento assumono importanza le sentenze della corte, 12 novembre 1974, n. 255 e 22 novembre 1962, n. 93, pronunciate con riferimento agli artt. 18, 131, 183 e 195 l. fall.. l' orientamento che si ricava da queste due decisioni e' il seguente: giudizio favorevole all' affissione quando il provvedimento deve essere portato a conoscenza di categorie di soggetti imprecisati, o, quando, anche se diretto ad un determinato soggetto, sia integrato da altre forme di pubblicita'; giudizio sfavorevole quando questa sia diretta a portare a conoscenza di un provvedimento categorie ben individuate o quando non ricorrano per essi altri mezzi di conoscibilita' integrativi. quanto all' art. 99, comma 5, non essendo coordinati cronologicamente i due momenti della comunicazione a cura del cancelliere del deposito della sentenza che ha deciso sulle opposizioni allo stato passivo e della affissione della sentenza stessa, e poiche' solo da questo secondo adempimento decorre il termine per l' impugnazione, sembra evidente all' a. che il diritto alla conoscenza del provvedimento del giudice sia per la parte soccombente per niente garantito con certezza. la corte costituzionale chiarira' questo punto dell' art. 99, disponendo la decorrenza del termine per l' impugnazione o dalla notificazione della sentenza, oppure conservando l' attuale meccanismo, precisando pero' che esso funziona a condizione che il cancelliere abbia effettivamente fatto immediato avviso della pubblicazione e che questo sia pervenuto a conoscenza della parte soccombente prima della affissione della sentenza.
art. 99 comma 5 l. fall. c. cost. 12 novembre 1974, n. 255 c. cost. 22 novembre 1962, n. 93
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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