| secondo l' ordinanza non e' manifestamente infondata la questione di
illegittimita' costituzionale dell' art. 99, comma 5, l. fall. con
riferimento all' art. 24, comma 2, della costituzione. secondo l' a.
non e' arduo prevedere che la corte costituzionale si pronunci per l'
incostituzionalita' in coerenza a quanto gia' deciso in relazione
all' art. 183 in tema di concordato. su questo argomento assumono
importanza le sentenze della corte, 12 novembre 1974, n. 255 e 22
novembre 1962, n. 93, pronunciate con riferimento agli artt. 18, 131,
183 e 195 l. fall.. l' orientamento che si ricava da queste due
decisioni e' il seguente: giudizio favorevole all' affissione quando
il provvedimento deve essere portato a conoscenza di categorie di
soggetti imprecisati, o, quando, anche se diretto ad un determinato
soggetto, sia integrato da altre forme di pubblicita'; giudizio
sfavorevole quando questa sia diretta a portare a conoscenza di un
provvedimento categorie ben individuate o quando non ricorrano per
essi altri mezzi di conoscibilita' integrativi. quanto all' art. 99,
comma 5, non essendo coordinati cronologicamente i due momenti della
comunicazione a cura del cancelliere del deposito della sentenza che
ha deciso sulle opposizioni allo stato passivo e della affissione
della sentenza stessa, e poiche' solo da questo secondo adempimento
decorre il termine per l' impugnazione, sembra evidente all' a. che
il diritto alla conoscenza del provvedimento del giudice sia per la
parte soccombente per niente garantito con certezza. la corte
costituzionale chiarira' questo punto dell' art. 99, disponendo la
decorrenza del termine per l' impugnazione o dalla notificazione
della sentenza, oppure conservando l' attuale meccanismo, precisando
pero' che esso funziona a condizione che il cancelliere abbia
effettivamente fatto immediato avviso della pubblicazione e che
questo sia pervenuto a conoscenza della parte soccombente prima della
affissione della sentenza.
| |