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133083
IDG800601279
80.06.01279 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
scalera italo
questioni in tema di revocatoria di vendita di taxi
nota a trib. roma 23 novembre 1978
Dir. fall., an. 55 (1980), fasc. 1, pt. 2, pag. 72-85
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d313330
la vicenda, si puo' cosi' riassumere: la s.r.l. s.p.a.t. vende il 17 maggio 1971, quando gia' era in stato di dissesto, i suoi nove taxi a tre altre s.r.l. in ragione di tre taxi ciascuna. queste a loro volta, sei giorni dopo rivendono le autovetture alle societa' c.a.i.. il 30/6/73 la societa' s.p.a.t. viene dichiarata fallita, ed il curatore promuove azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l. fall. e 2901 c.c. nei confronti sia delle tre prime acquirenti, sia della subacquirente, senza trascrivere la relativa domanda. sorgono tre questioni: a) se e quali conseguenze derivino dalla mancata trascrizione della domanda; b) che rilevanza abbia, sul piano della ravvisibilita' dell' elemento psicologico dell' azione revocatoria proposta, l' identita' fisica degli amministratori della societa' venditrice e della societa' subacquirente: c) quale debba considerarsi l' oggetto del duplice trapasso dalla debitrice ai primi acquirenti e da questi al terzo subacquirente. sulla prima questione, il tribunale ha disatteso l' eccezione avanzata dalla subacquirente c.a.i. sulla base della mancata trascrizione della domanda revocatoria. l' a. condivide tale soluzione, in quanto, prescindendo dagli effetti conservativi della trascrizione della domanda giudiziale, la salvezza dell' acquisto effettuato dal subacquirente a titolo oneroso e' condizionata al requisito della "buona fede" e nel caso esaminato si puo' escludere che l' acquisto fosse stato compiuto in buona fede. sulla seconda questione, l' a. aderisce alla risoluzione del tribunale il quale ha argomentato che essendo lo stato psicologico della persona giuridica quello proprio della persona fisica che la rappresenta, quando piu' persone giuridiche partecipino ad un dato rapporto attraverso la rappresentanza della medesima persona fisica, non puo' rispetto ad una di esse ipotizzarsi una situazione psicologica diversa da quella dall' altra. quanto alla terza questione, l' a. condivide la soluzione adottata dal tribunale, il quale, dovendo stabilire se, agli effetti della revocatoria, dovesse l' oggetto del contratto identificarsi nella autovettura in se' considerata, oppure nel bene complesso "taxi", costituito dalla autovettura e dalla licenza di esercizio, ha deciso nel secondo senso
art. 66 l. fall. art. 2901 c.c. cass. 6 maggio 1968, n. 1390
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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