| la vicenda, si puo' cosi' riassumere: la s.r.l. s.p.a.t. vende il 17
maggio 1971, quando gia' era in stato di dissesto, i suoi nove taxi a
tre altre s.r.l. in ragione di tre taxi ciascuna. queste a loro
volta, sei giorni dopo rivendono le autovetture alle societa' c.a.i..
il 30/6/73 la societa' s.p.a.t. viene dichiarata fallita, ed il
curatore promuove azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l. fall. e
2901 c.c. nei confronti sia delle tre prime acquirenti, sia della
subacquirente, senza trascrivere la relativa domanda. sorgono tre
questioni: a) se e quali conseguenze derivino dalla mancata
trascrizione della domanda; b) che rilevanza abbia, sul piano della
ravvisibilita' dell' elemento psicologico dell' azione revocatoria
proposta, l' identita' fisica degli amministratori della societa'
venditrice e della societa' subacquirente: c) quale debba
considerarsi l' oggetto del duplice trapasso dalla debitrice ai primi
acquirenti e da questi al terzo subacquirente. sulla prima questione,
il tribunale ha disatteso l' eccezione avanzata dalla subacquirente
c.a.i. sulla base della mancata trascrizione della domanda
revocatoria. l' a. condivide tale soluzione, in quanto, prescindendo
dagli effetti conservativi della trascrizione della domanda
giudiziale, la salvezza dell' acquisto effettuato dal subacquirente a
titolo oneroso e' condizionata al requisito della "buona fede" e nel
caso esaminato si puo' escludere che l' acquisto fosse stato compiuto
in buona fede. sulla seconda questione, l' a. aderisce alla
risoluzione del tribunale il quale ha argomentato che essendo lo
stato psicologico della persona giuridica quello proprio della
persona fisica che la rappresenta, quando piu' persone giuridiche
partecipino ad un dato rapporto attraverso la rappresentanza della
medesima persona fisica, non puo' rispetto ad una di esse ipotizzarsi
una situazione psicologica diversa da quella dall' altra. quanto alla
terza questione, l' a. condivide la soluzione adottata dal tribunale,
il quale, dovendo stabilire se, agli effetti della revocatoria,
dovesse l' oggetto del contratto identificarsi nella autovettura in
se' considerata, oppure nel bene complesso "taxi", costituito dalla
autovettura e dalla licenza di esercizio, ha deciso nel secondo senso
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