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| IDG800601599 | |
| 80.06.01599 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| bianco rosanna
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| impugnazione dello stato passivo da parte dell' erede fallito
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| nota a trib. messina 26 gennaio 1978
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| Giur. merito, an. 12 (1980), fasc. 2, pt. 1, pag. 336-340
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31362
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| l' a. e' pienamente concorde con quanto stabilito dal tribunale di
messina in tema di procedimento fallimentare. in particolare accoglie
la affermazione per cui "l' erede del fallito non puo', nella
prosecuzione del processo secondo il rito fallimentare, svolgere l'
attivita' diversa da quella cui e' legittimato il fallito; non gli
e', quindi, consentito di proporre la impugnazione dei crediti
ammessi al passivo". sottolinea che mentre il creditore ha una
posizione privilegiata in tutta la procedura concorsuale che trova la
sua ratio proprio nell' attuazione di una tutela a favore dei
creditori, l' erede acquista invece l' insieme dei poteri-doveri,
esclusi quelli strettamente personali, che competono al fallito, il
quale non e' certo nella stessa posizione processuale di un
creditore. aderisce inoltre alla dichiarazione di manifesta
infondatezza dell' eccezione di illegittimita' costituzionale degli
artt. 43 e 100 l. fall. per violazione degli artt. 24 e 3 cost., in
considerazione di una precisa valutazione dell' intero sistema
fallimentare, e in particolare della procedura fallimentare.
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| art. 12 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
art. 43 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
art. 100 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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