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133084
IDG800601599
80.06.01599 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
bianco rosanna
impugnazione dello stato passivo da parte dell' erede fallito
nota a trib. messina 26 gennaio 1978
Giur. merito, an. 12 (1980), fasc. 2, pt. 1, pag. 336-340
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31362
l' a. e' pienamente concorde con quanto stabilito dal tribunale di messina in tema di procedimento fallimentare. in particolare accoglie la affermazione per cui "l' erede del fallito non puo', nella prosecuzione del processo secondo il rito fallimentare, svolgere l' attivita' diversa da quella cui e' legittimato il fallito; non gli e', quindi, consentito di proporre la impugnazione dei crediti ammessi al passivo". sottolinea che mentre il creditore ha una posizione privilegiata in tutta la procedura concorsuale che trova la sua ratio proprio nell' attuazione di una tutela a favore dei creditori, l' erede acquista invece l' insieme dei poteri-doveri, esclusi quelli strettamente personali, che competono al fallito, il quale non e' certo nella stessa posizione processuale di un creditore. aderisce inoltre alla dichiarazione di manifesta infondatezza dell' eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 43 e 100 l. fall. per violazione degli artt. 24 e 3 cost., in considerazione di una precisa valutazione dell' intero sistema fallimentare, e in particolare della procedura fallimentare.
art. 12 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 43 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 art. 100 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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