| secondo l' a., la strada meno insicura per giustificare
costituzionalmente la protezione di cui godono le opere dell' ingegno
sembra quella che conduce a scoprire nell' art. 35 della costituzione
il perche' dell' attribuzione o della acquisizione del diritto di
utilizzazione sull' opera, nel riferimento alla tutela del lavoro "in
tutte le sue forme ed applicazioni". l' art. 21 e l' art. 42 hanno
invece una funzione diversa: il primo nella direzione garantista
(della liberta') dei contenuti e delle forme del pensiero
manifestabile (nonche' del versante negativo della liberta'); il
secondo per circoscrivere l' area nella quale puo' stazionare il
diritto assoluto dell' autore e ampliare quelle delle libere
utilizzazioni. l' a. poi si sofferma su altri aspetti, verificando
che il sistema del diritto d' autore non contrasta con l' art. 21,
con l' esigenza primaria della promozione culturale e con la liberta'
dell' arte e della scienza, se, risolvendosi nella tutela degli
interessi patrimoniali e morali, concede agli interessi della
collettivita' il maggior spazio in punto di accessibilita' e
conoscibilita'. secondo l' a. l' attribuzione per un periodo limitato
di tempo della proprieta' e del diritto d' autore sull' opera agli
"enti" che ne abbiano promosso la creazione, non comprime la liberta'
di pensiero dell' autore e non lo priva delle utilita' conseguenti
alla circolazione dell' opera, in quanto questi, previamente
retribuito, riacquista successivamente la piena titolarita' dei
diritti di utilizzazione. nella stessa direzione, ritiene l' a., ci
si deve orientare nel caso dell' attribuzione dei diritti ad un
soggetto diverso dall' autore, previsto nella legge speciale riguardo
alla realizzazione di un' opera collettiva.
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