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133096
IDG800601087
80.06.01087 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
santoro emanuele
diritto d' autore e liberta' di manifestazione del pensiero. (spunti di ricerca)
Dir. aut., an. 50 (1979), fasc. 2-3, pag. 754-777
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d311321; d04017
secondo l' a., la strada meno insicura per giustificare costituzionalmente la protezione di cui godono le opere dell' ingegno sembra quella che conduce a scoprire nell' art. 35 della costituzione il perche' dell' attribuzione o della acquisizione del diritto di utilizzazione sull' opera, nel riferimento alla tutela del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni". l' art. 21 e l' art. 42 hanno invece una funzione diversa: il primo nella direzione garantista (della liberta') dei contenuti e delle forme del pensiero manifestabile (nonche' del versante negativo della liberta'); il secondo per circoscrivere l' area nella quale puo' stazionare il diritto assoluto dell' autore e ampliare quelle delle libere utilizzazioni. l' a. poi si sofferma su altri aspetti, verificando che il sistema del diritto d' autore non contrasta con l' art. 21, con l' esigenza primaria della promozione culturale e con la liberta' dell' arte e della scienza, se, risolvendosi nella tutela degli interessi patrimoniali e morali, concede agli interessi della collettivita' il maggior spazio in punto di accessibilita' e conoscibilita'. secondo l' a. l' attribuzione per un periodo limitato di tempo della proprieta' e del diritto d' autore sull' opera agli "enti" che ne abbiano promosso la creazione, non comprime la liberta' di pensiero dell' autore e non lo priva delle utilita' conseguenti alla circolazione dell' opera, in quanto questi, previamente retribuito, riacquista successivamente la piena titolarita' dei diritti di utilizzazione. nella stessa direzione, ritiene l' a., ci si deve orientare nel caso dell' attribuzione dei diritti ad un soggetto diverso dall' autore, previsto nella legge speciale riguardo alla realizzazione di un' opera collettiva.
art. 21 cost. art. 42 cost. art. 35 cost.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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