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| IDG801000109 | |
| 80.10.00109 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| pennone salvatore
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| aumento di capitale effettuato mediante emissione di nuove azioni a
pagamento. denunzie. versamento dell' imposta
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| Riv. leg. fisc., an. 74 (1979), fasc. 11-12, pag. 2033-2040
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| d23103; d23102; d312201; d312211; d312221; d312301
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| ricordata la previgente disciplina e gli inconvenienti connessi all'
applicazione della stessa, l' a. precisa che l' attuale normativa in
materia di imposta di registro prevede che per gli aumenti di
capitale attuati mediante emissioni di nuove azioni a pagamento e di
obbligazioni e di altri titoli di credito in serie la denuncia deve
essere presentata, anziche' nel termine di 20 giorni dall'
avveramento della condizione sospensiva alla quale gli stessi si
presumono sottoposti, entro 6 mesi dalla data della relativa
deliberazione, limitatamente alle quantita' sottoscritte o collocate
in tale periodo, e di bimestre in bimestre per quelle intervenute
successivamente. l' a. osserva che tale normativa ha la sola funzione
di determinare il momento in cui deve essere liquidata l' imposta
(senza intaccare il principio che questa resta in ogni caso ancorata
all' intrinseca natura dell' atto) e che, nonostante la parificazione
agli atti sottoposti a condizione sospensiva, modifica la decorrenza
del termine per la presentazione della denuncia che, anziche' dalla
data di avveramento della condizione, viene riferita alla data dell'
atto o del verbale che autorizza l' aumento di capitale o l'
emissione dei titoli. mentre nessuna difficolta' pratica sorge nel
caso in cui anteriormente alla scadenza del semestre dalla data della
delibera si verifica l' integrale sottoscrizione o collocamento delle
nuove azioni, si possono avere contestazioni nei casi in cui le
sottoscrizioni, frazionate e raccolte attraverso l' opera di terzi,
non giungono a conoscenza dell' emittente in tempo per essere incluse
nella denuncia semestrale o bimestrale. l' imposizione dell' aumento
in questione si attua dapprima in via immediata e provvisoria con l'
assoggettamento della delibera che autorizza l' aumento o l'
emissione all' imposta fissa ed in un secondo tempo, avverandosi l'
evento dell' effettiva sottoscrizione o collocamento, con la
liquidazione definitiva dell' imposta proporzionale commisurata all'
importo complessivo delle azioni sottoscritte o dei titoli collocati
risultanti dalla denuncia di avveramento della condizione. puo' dar
luogo ad abusi la norma che subordina la decorrenza del termine di 60
giorni previsto per il pagamento all' avvenuta notifica della
liquidazione da effettuarsi da parte dell' ufficio del registro
(liquidazione e notifica peraltro non vincolate ad alcun termine).
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| art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
art. 7 l. 15 febbraio 1949, n. 33
art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
art. 53 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
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| Ist. dir. tributario - Univ. GE
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