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133098
IDG801000109
80.10.00109 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pennone salvatore
aumento di capitale effettuato mediante emissione di nuove azioni a pagamento. denunzie. versamento dell' imposta
Riv. leg. fisc., an. 74 (1979), fasc. 11-12, pag. 2033-2040
d23103; d23102; d312201; d312211; d312221; d312301
ricordata la previgente disciplina e gli inconvenienti connessi all' applicazione della stessa, l' a. precisa che l' attuale normativa in materia di imposta di registro prevede che per gli aumenti di capitale attuati mediante emissioni di nuove azioni a pagamento e di obbligazioni e di altri titoli di credito in serie la denuncia deve essere presentata, anziche' nel termine di 20 giorni dall' avveramento della condizione sospensiva alla quale gli stessi si presumono sottoposti, entro 6 mesi dalla data della relativa deliberazione, limitatamente alle quantita' sottoscritte o collocate in tale periodo, e di bimestre in bimestre per quelle intervenute successivamente. l' a. osserva che tale normativa ha la sola funzione di determinare il momento in cui deve essere liquidata l' imposta (senza intaccare il principio che questa resta in ogni caso ancorata all' intrinseca natura dell' atto) e che, nonostante la parificazione agli atti sottoposti a condizione sospensiva, modifica la decorrenza del termine per la presentazione della denuncia che, anziche' dalla data di avveramento della condizione, viene riferita alla data dell' atto o del verbale che autorizza l' aumento di capitale o l' emissione dei titoli. mentre nessuna difficolta' pratica sorge nel caso in cui anteriormente alla scadenza del semestre dalla data della delibera si verifica l' integrale sottoscrizione o collocamento delle nuove azioni, si possono avere contestazioni nei casi in cui le sottoscrizioni, frazionate e raccolte attraverso l' opera di terzi, non giungono a conoscenza dell' emittente in tempo per essere incluse nella denuncia semestrale o bimestrale. l' imposizione dell' aumento in questione si attua dapprima in via immediata e provvisoria con l' assoggettamento della delibera che autorizza l' aumento o l' emissione all' imposta fissa ed in un secondo tempo, avverandosi l' evento dell' effettiva sottoscrizione o collocamento, con la liquidazione definitiva dell' imposta proporzionale commisurata all' importo complessivo delle azioni sottoscritte o dei titoli collocati risultanti dalla denuncia di avveramento della condizione. puo' dar luogo ad abusi la norma che subordina la decorrenza del termine di 60 giorni previsto per il pagamento all' avvenuta notifica della liquidazione da effettuarsi da parte dell' ufficio del registro (liquidazione e notifica peraltro non vincolate ad alcun termine).
art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 7 l. 15 febbraio 1949, n. 33 art. 26 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634 art. 53 d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 634
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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