| commentando un decreto con cui la corte d' appello di milano ha
stabilito che l' istituzione di una sede secondaria, costituendo
modifica dell' atto costitutivo da parte di una societa' di capitali,
e' soggetta alle formalita' del deposito, iscrizione e pubblicazione
delle modifiche dell' atto costitutivo, l' a. sostiene che tale
pronuncia, che non ha precedenti, diventerebbe preoccupante se si
consolidasse nella giurisprudenza. precisato che nella specie la
delibera istitutiva della sede secondaria era stata assunta dal
consiglio di amministrazione di una societa' per azioni in virtu' di
un potere attribuitogli dal contratto sociale, osserva che in casi
del genere non si ravvisa l' esistenza di norme di carattere
giuridico o di esigenze di salvaguardia dei soci ovvero di
pubblicita', nell' interesse dei terzi, degli atti societari, tali da
obbligare alla manifestazione di volonta' attraverso la forma dell'
atto pubblico. infatti qualora l' organo amministrativo, per delega
contenuta in una norma statutaria, abbia la facolta' di adottare lo
strumento dell' istituzione di sedi secondarie per realizzare nel
modo migliore e piu' completo lo scopo sociale, le deliberazioni
relative sono riconducibili al momento originario della costituzione
della societa', essendo assunte in virtu' di una facolta' attribuita
all' organo esecutivo fin dall' origine della manifestazione della
volonta' dei soci.
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