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Documento


133099
IDG801000145
80.10.00145 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ardino luigi a.
soltanto per atto pubblico l' istituzione di una sede secondaria
Iva trib. er., an. 8 (1979), fasc. 21 (15 novembre), pag. 1343-1345
d312208; d312218; d312226
commentando un decreto con cui la corte d' appello di milano ha stabilito che l' istituzione di una sede secondaria, costituendo modifica dell' atto costitutivo da parte di una societa' di capitali, e' soggetta alle formalita' del deposito, iscrizione e pubblicazione delle modifiche dell' atto costitutivo, l' a. sostiene che tale pronuncia, che non ha precedenti, diventerebbe preoccupante se si consolidasse nella giurisprudenza. precisato che nella specie la delibera istitutiva della sede secondaria era stata assunta dal consiglio di amministrazione di una societa' per azioni in virtu' di un potere attribuitogli dal contratto sociale, osserva che in casi del genere non si ravvisa l' esistenza di norme di carattere giuridico o di esigenze di salvaguardia dei soci ovvero di pubblicita', nell' interesse dei terzi, degli atti societari, tali da obbligare alla manifestazione di volonta' attraverso la forma dell' atto pubblico. infatti qualora l' organo amministrativo, per delega contenuta in una norma statutaria, abbia la facolta' di adottare lo strumento dell' istituzione di sedi secondarie per realizzare nel modo migliore e piu' completo lo scopo sociale, le deliberazioni relative sono riconducibili al momento originario della costituzione della societa', essendo assunte in virtu' di una facolta' attribuita all' organo esecutivo fin dall' origine della manifestazione della volonta' dei soci.
decr. app. milano 19 gennaio 1979 art. 2197 c.c. art. 2388 c.c. art. 2299 c.c. art. 2330 c.c.
Ist. dir. tributario - Univ. GE



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