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133101
IDG800601192
80.06.01192 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
nannini ubaldo g.
alienazioni del fallito e pubblicita' immobiliare
Riv. dir. civ., an. 25 (1979), fasc. 6, pt. 2, pag. 711-734
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31331; d30830
il problema relativo all' efficacia o meno, nei confronti dei creditori concorsuali di atti di alienazione di beni immobili compiuti dal debitore e non trascritti, era privo di un esplicita previsione legislativa. si erano formate due correnti interpretative tendenti l' una ad affermare e l' altra a negare l' opponibilita' dell' atto di alienazione alla massa fallimentare. nell' ambito della legislazione vigente alla luce delle novita' introdotte sia in materia di fallimento (art. 45 legge fallimentare) che di pignoramento (art. 2913 c.c.) puo' ritenersi indiscussa l' opinione secondo cui l' atto di alienazione non trascritto e' inefficace nei confronti dei creditori concorsuali. l' a. osserva che il fondamento dell' inefficacia degli atti di alienazione non trascritti deve essere ricollegata al fatto che il legislatore, volendo tutelare i creditori contro manovre fraudolente del debitore, ha considerato i negozi conclusi prima della emissione della sentenza dichiarativa di fallimento e rispettivamente della trascrizione dell' atto di pignoramento, ma, a tali dati, soltanto in itinere per quanto riguarda la loro opponibilita' nei confronti dei terzi, come stipulati dopo quei termini temporali. la ratio giustificatrice deve essere trovata quindi nella violazione, da parte del debitore del divieto di disposizione che sorge a suo carico ed a tutela degli interessi dei creditori a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento e della trascrizione dell' atto di pignoramento.
art. 45 l. fall. art. 2913 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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