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| IDG800601192 | |
| 80.06.01192 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| nannini ubaldo g.
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| alienazioni del fallito e pubblicita' immobiliare
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| Riv. dir. civ., an. 25 (1979), fasc. 6, pt. 2, pag. 711-734
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d31331; d30830
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| il problema relativo all' efficacia o meno, nei confronti dei
creditori concorsuali di atti di alienazione di beni immobili
compiuti dal debitore e non trascritti, era privo di un esplicita
previsione legislativa. si erano formate due correnti interpretative
tendenti l' una ad affermare e l' altra a negare l' opponibilita'
dell' atto di alienazione alla massa fallimentare. nell' ambito della
legislazione vigente alla luce delle novita' introdotte sia in
materia di fallimento (art. 45 legge fallimentare) che di
pignoramento (art. 2913 c.c.) puo' ritenersi indiscussa l' opinione
secondo cui l' atto di alienazione non trascritto e' inefficace nei
confronti dei creditori concorsuali. l' a. osserva che il fondamento
dell' inefficacia degli atti di alienazione non trascritti deve
essere ricollegata al fatto che il legislatore, volendo tutelare i
creditori contro manovre fraudolente del debitore, ha considerato i
negozi conclusi prima della emissione della sentenza dichiarativa di
fallimento e rispettivamente della trascrizione dell' atto di
pignoramento, ma, a tali dati, soltanto in itinere per quanto
riguarda la loro opponibilita' nei confronti dei terzi, come
stipulati dopo quei termini temporali. la ratio giustificatrice deve
essere trovata quindi nella violazione, da parte del debitore del
divieto di disposizione che sorge a suo carico ed a tutela degli
interessi dei creditori a seguito della sentenza dichiarativa di
fallimento e della trascrizione dell' atto di pignoramento.
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| art. 45 l. fall.
art. 2913 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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