| il concordato stragiudiziale pur non essendo disciplinato dalla
legge, continua ad esistere come realta' al di fuori di ogni
controllo ed intervento dell' autorita' giudiziaria. le origini di
tale fenomeno si possono far risalire al periodo romano, anche se
esso diviene particolarmente evidente dopo il sorgere e lo
svilupparsi dell' isitituto del fallimento, in epoca statutaria (es.
statuti lucchesi del sec. xvi). inizialmente esso sorge come
strumento di composizione dei rapporti debito-credito tra fallito e
creditori; mentre solo in epoca piu' tarda si ricorre ad esso come
mezzo giuridico per prevenire il fallimento. il codice di commercio
del 1882 attuo' una sistemazione organica del concordato giudiziale,
disciplinandolo distintamente da quelli c.d. amichevoli, ma non dette
esplicito riconoscimento al concordato stragiudiziale
prefallimentare, che nella pratica rivestiva un interesse sempre
maggiore. l' a. inquadra il fenomeno del concordato stragiudiziale,
che e' una forma negoziale derivante da dichiarazioni bilaterali,
nell' ambito della autonomia privata; e lo distingue nettamente dalla
figura della transazione, che e' un' ipotesi di autocomposizione,
poiche' in questa la lite che si viene a prevenire e' quella da
pretesa contestata, ed il suo presupposto e' costituito dalla res
dubia e non gia' dalla res litigiosa. nel concordato stragiudiziale
invece la lite e' diversa poiche' da parte del debitore non vi e'
solo contestazione della pretesa, ma soprattutto una lesione dei
diritti e degli interessi dei creditori.
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