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133102
IDG800601270
80.06.01270 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
santi frascaroli elena
origini e inquadramento sistematico del concordato stragiudiziale
Dir. fall., an. 55 (1980), fasc. 1, pt. 1, pag. 5-51
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d3120; d3130
il concordato stragiudiziale pur non essendo disciplinato dalla legge, continua ad esistere come realta' al di fuori di ogni controllo ed intervento dell' autorita' giudiziaria. le origini di tale fenomeno si possono far risalire al periodo romano, anche se esso diviene particolarmente evidente dopo il sorgere e lo svilupparsi dell' isitituto del fallimento, in epoca statutaria (es. statuti lucchesi del sec. xvi). inizialmente esso sorge come strumento di composizione dei rapporti debito-credito tra fallito e creditori; mentre solo in epoca piu' tarda si ricorre ad esso come mezzo giuridico per prevenire il fallimento. il codice di commercio del 1882 attuo' una sistemazione organica del concordato giudiziale, disciplinandolo distintamente da quelli c.d. amichevoli, ma non dette esplicito riconoscimento al concordato stragiudiziale prefallimentare, che nella pratica rivestiva un interesse sempre maggiore. l' a. inquadra il fenomeno del concordato stragiudiziale, che e' una forma negoziale derivante da dichiarazioni bilaterali, nell' ambito della autonomia privata; e lo distingue nettamente dalla figura della transazione, che e' un' ipotesi di autocomposizione, poiche' in questa la lite che si viene a prevenire e' quella da pretesa contestata, ed il suo presupposto e' costituito dalla res dubia e non gia' dalla res litigiosa. nel concordato stragiudiziale invece la lite e' diversa poiche' da parte del debitore non vi e' solo contestazione della pretesa, ma soprattutto una lesione dei diritti e degli interessi dei creditori.
art. 830 c. comm. 1882
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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