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133103
IDG800601271
80.06.01271 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
ragusa maggiore giuseppe
capacita' all' esercizio dell' impresa commerciale e fallimento
Dir. fall., an. 55 (1980), fasc. 1, pt. 1, pag. 52-126
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d31100; d3131
nella gestione di un impresa per conto altrui possono esserci tre soluzioni: a) il gestore e' un vero e proprio rappresentante; b) egli puo' definirsi un institore; c) si tratta dell' esecuzione di un ufficio. sia il nostro sistema, sia quello francese subordinano l' acquisto della qualita' di un imprenditore al requisito della capacita', mentre nel sistema tedesco potrebbe essere dichiarato fallito anche un minore. nel nostro ordinamento la disciplina dell' esercizio del commercio da parte dell' incapace, e' contenuto negli artt. 320, 371, 391 e 425 c.c.. si hanno quattro categorie di soggetti che non possono esercitare da soli il commercio: minori, interdetti, inabilitati e emancipati. nei casi in cui l' imprenditore non sia capace, la legge appronta degli strumenti perche' la sua volonta' venga sostituita con l' intervento di un rappresentante e tale rappresentanza o sostituzione si svolge, secondo l' a. per tutelare lo stesso imprenditore incapace a gestire l' impresa. il rapporto tra impunibilita' degli atti e qualita' di imprenditore commerciale e' costante. di diverso orientamento e' la sentenza del tribunale di milano, 28 maggio 1960, secondo cui la capacita' non e' un requisito della qualita' d' imprenditore: l' incapace acquista tale qualita' per il solo fatto di aver svolto un' attivita'. in altre sentenze si legge che il fallimento deve essere pronunciato nei confronti del rappresentante legale e non del minore, poiche' la dichiarazione del fallimento costituisce un effetto personale del fallimento e come tale presuppone la capacita' d' agire. per l' imputabilita' degli atti d' impresa all' incapace si richiede un' autorizzazione e l' a. nega che la stessa imputazione abbia luogo quando il rappresentante legale dell' incapace gestisce l' impresa per conto proprio. il rappresentante legale non puo' essere qualificato institore se manca un' autorizzazione per l' esercizio dell' impresa dell' incapace e quando agisca nel proprio interesse: il rappresentante legale non puo' definirsi institore dell' incapace, poiche' la nomina dell' institore presuppone la capacita'. in caso di mancanza o vizio di autorizzazione, l' incapace, non puo' essere dichiarato fallito. per quanto concerne i reati previsti dalla legge fallimentare, secondo l' a., il legale rappresentante puo' essere chiamato a rispondere di concorso in bancarotta, se abbia partecipato ai reati compiuti dall' incapace: ma cio' presuppone che l' incapace sia imputabile di tali reati.
art. 320 c.c. art. 371 c.c. art. 397 c.c. art. 425 c.c. trib. milano 28 maggio 1960
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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