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133156
IDG800900608
80.09.00608 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fiandaca giovanni
considerazioni in tema di omissione di atti di ufficio
nota a pret. misilmeri 4 luglio 1979
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 2, pag. 606-619
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d51114; d14353; d50108
la giurisprudenza pretorile, contrapponendosi all' insegnamento formalistico della suprema corte, non ritiene, rettamente, sufficiente per la configurazione del reato di cui all' art. 328 c.p. la violazione di un mero dovere funzionale del pubblico ufficiale, ma richiede che il comportamento omissivo implichi anche la mancata realizzazione degli scopi istituzionalmente assegnati all' ufficio o servizio, configurando mero illecito disciplinare la violazione dei doveri incombenti sulla sola persona fisica del soggetto (c.d. doveri di servizio). invero, anche per il ridimensionamento dell' assunto giuspubblicistico della esistenza di atti meramente interni, occorre aggiungere che la realizzazione dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione, bene tutelato dalla norma, puo' essere compromessa dall' omissione sia di atti che realizzerebbero direttamente l' interesse pubblico, sia di atti strumentali a tal punto da condizionare il venire a esistenza di risultati attesi dell' attivita' amministrativa, tanto piu' che nel caso de quo la predisposizione dell'"ordine del giorno" rientra nei doveri d' ufficio. il dolo omissivo si incentra nel rapporto tra l' oggetto del dolo e gli elementi normativi extra penali della fattispecie incriminatrice investendo non solo la c.d. situazione tipica, ma anche la consapevolezza della possibilita' di agire nella direzione della norma salvo, per questo secondo elemento, la rilevanza dell' errore, ex art. 47 comma 3 c.p..
art. 47 comma 3 c.p. art. 49 comma 2 c.p. art. 328 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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