| la giurisprudenza pretorile, contrapponendosi all' insegnamento
formalistico della suprema corte, non ritiene, rettamente,
sufficiente per la configurazione del reato di cui all' art. 328 c.p.
la violazione di un mero dovere funzionale del pubblico ufficiale, ma
richiede che il comportamento omissivo implichi anche la mancata
realizzazione degli scopi istituzionalmente assegnati all' ufficio o
servizio, configurando mero illecito disciplinare la violazione dei
doveri incombenti sulla sola persona fisica del soggetto (c.d. doveri
di servizio). invero, anche per il ridimensionamento dell' assunto
giuspubblicistico della esistenza di atti meramente interni, occorre
aggiungere che la realizzazione dei compiti istituzionali della
pubblica amministrazione, bene tutelato dalla norma, puo' essere
compromessa dall' omissione sia di atti che realizzerebbero
direttamente l' interesse pubblico, sia di atti strumentali a tal
punto da condizionare il venire a esistenza di risultati attesi dell'
attivita' amministrativa, tanto piu' che nel caso de quo la
predisposizione dell'"ordine del giorno" rientra nei doveri d'
ufficio. il dolo omissivo si incentra nel rapporto tra l' oggetto del
dolo e gli elementi normativi extra penali della fattispecie
incriminatrice investendo non solo la c.d. situazione tipica, ma
anche la consapevolezza della possibilita' di agire nella direzione
della norma salvo, per questo secondo elemento, la rilevanza dell'
errore, ex art. 47 comma 3 c.p..
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