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133157
IDG800900613
80.09.00613 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
gregori giorgio
la modernizzazione del diritto penale cinese
scritto ampliante gli argomenti svolti dall' a. per il convegno organizzato da "mondo cinese" sul tema "la modernizzazione della cina", riva del garda, 27-29 ottobre 1979
Indice pen., an. 14 (1980), fasc. 1, pag. 183-190
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
d95434; d5
l' entrata in vigore, il primo gennaio 1980, del codice penale rinnova radicalmente la storia giuridica della cina comunista. come in ogni codice penale marxista, la legge penale e' solo mediatrice di una molteplicita' di fonti sostanziali, quali gli interessi del partito o del proletariato. ne segue che non e' reato solo il fatto legale, ma anche "ogni altra azione socialmente pericolosa". e' interessante che la minore eta', oltreche' circostanza attenuante per chi ha compiuto i 14 anni, ma non ancora i 18, riduce l' imputabilita' in relazione non alle condizioni personali, ma alla lesivita' sociale del reato commesso. attorno ai concetti di pericolosita' sociale e di rieducazione ruota tutta la disciplina delle pene, ad essi commisurandosi il quantum di pena, la liberta' condizionata, la commutazione della pena di morte, la cui esecuzione viene normalmente sospesa per 2 anni nei quali si osserva se si manifestano progressi nella rieducazione sociale, nel qual caso viene commutata in ergastolo, o nella reclusione da 15 a 20 anni.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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