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133158
IDG800900629
80.09.00629 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
fortuna ennio
vecchi e nuovi problemi in materia di droghe
nota a trib. roma 2 luglio 1979 trib. roma 28 maggio 1979
Giur. merito, an. 12 (1980), fasc. 3, pt. 2, pag. 620-630
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d50123; d50415; d51414
la decisione di negare la sospensione condizionale della pena al tossicodipendente che ne richiede espressamente il diniego, per disabituarsi alla droga in carcere, e' illegittima. il beneficio delle sospensione e' predisposto solo in vista dell' interesse pubblico: deve essere applicato, indipendentemente dal "gradimento" dell' interessato, ove ne ricorrano i requisiti. ugualmente non puo' essere riconosciuta l' attenuante ex art. 62 n. 1 c.p. al colpevole di reato (detenzione di droga leggera) commesso al fine di rimuovere una situazione personale a lui stesso imputabile (tossicodipendenza da eroina). manca il carattere altruistico e il "particolare" valore dei motivi. l' a. rileva come le decisioni annotate, se forzano il dettato legislativo, tendono a una concreta azione contro la diffusione delle tossicodipendenze. svolge infine osservazioni sulla depenalizzazione di droghe leggere.
l. 22 dicembre 1975, n. 685 art. 133 c.p. art. 164 c.p. art. 62 n. 1 c.p.
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