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| IDG800900639 | |
| 80.09.00639 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| zagrebelsky vladimiro
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| prescrizione dell' omicidio colposo aggravato in presenza di
circostanze attenuanti ed ultrattivita' della norma abrogata piu'
favorevole
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| nota a cass. sez. un. pen. 6 ottobre 1979
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| Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 5, pt. 2, pag. 193-196
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d5001; d50124; d50413; d51856
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| nel caso di successione di leggi penali nel tempo si determina la
norma piu' favorevole valutando le conseguenze che in concreto dall'
applicazione di esse derivano. nei reati aggravati, la diminuzione
per le attenuanti opera secondo la originaria disposizione dell' art.
69 c.p. sulla pena prevista per il reato aggravato. in seguito al
d.l. 99 del 1974 e' stato esteso anche alle circostanze ad effetto
speciale il giudizio di comparazione. la misura della pena pertanto,
in caso di giudizio di equivalenza, e' quella prevista per il reato
semplice. l' omicidio colposo aggravato e' sanzionato con pena
uguale, nel massimo, all' ipotesi semplice; l' applicazione della
vecchia o della nuova normativa ha come conseguenza una modificazione
del termine prescrizionale: rispettivamente 5 anni, 7 e mezzo nell'
ipotesi prevista dall' art. 160 c.p., o 10. comportando effetti piu'
favorevoli in ordine alla prescrizione, la normativa applicabile all'
omicidio colposo aggravato in presenza di attenuanti e' quella
anteriore al citato decreto legge. si assiste quindi ad un fenomeno
di ultrattivita' della norma penale: il fatto e' stato commesso sotto
la vigenza della disposizione abrogata ma la fattispecie estintiva
del reato si e' perfezionata nel vigore della nuova normativa. l'
abrogazione dell' art. 69 c.p. nella sua formulazione originaria
pertanto non ne preclude l' applicabilita' ad una fattispecie ad essa
successiva.
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| art. 2 c.p.
art. 69 c.p.
art. 157 c.p.
art. 538 c.p.
art. 539 c.p.
d.l. 11 aprile 1974, n. 99
l. 7 giugno 1974, n. 220
art. 589 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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