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133159
IDG800900639
80.09.00639 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
zagrebelsky vladimiro
prescrizione dell' omicidio colposo aggravato in presenza di circostanze attenuanti ed ultrattivita' della norma abrogata piu' favorevole
nota a cass. sez. un. pen. 6 ottobre 1979
Giur. it., an. 132 (1980), fasc. 5, pt. 2, pag. 193-196
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d5001; d50124; d50413; d51856
nel caso di successione di leggi penali nel tempo si determina la norma piu' favorevole valutando le conseguenze che in concreto dall' applicazione di esse derivano. nei reati aggravati, la diminuzione per le attenuanti opera secondo la originaria disposizione dell' art. 69 c.p. sulla pena prevista per il reato aggravato. in seguito al d.l. 99 del 1974 e' stato esteso anche alle circostanze ad effetto speciale il giudizio di comparazione. la misura della pena pertanto, in caso di giudizio di equivalenza, e' quella prevista per il reato semplice. l' omicidio colposo aggravato e' sanzionato con pena uguale, nel massimo, all' ipotesi semplice; l' applicazione della vecchia o della nuova normativa ha come conseguenza una modificazione del termine prescrizionale: rispettivamente 5 anni, 7 e mezzo nell' ipotesi prevista dall' art. 160 c.p., o 10. comportando effetti piu' favorevoli in ordine alla prescrizione, la normativa applicabile all' omicidio colposo aggravato in presenza di attenuanti e' quella anteriore al citato decreto legge. si assiste quindi ad un fenomeno di ultrattivita' della norma penale: il fatto e' stato commesso sotto la vigenza della disposizione abrogata ma la fattispecie estintiva del reato si e' perfezionata nel vigore della nuova normativa. l' abrogazione dell' art. 69 c.p. nella sua formulazione originaria pertanto non ne preclude l' applicabilita' ad una fattispecie ad essa successiva.
art. 2 c.p. art. 69 c.p. art. 157 c.p. art. 538 c.p. art. 539 c.p. d.l. 11 aprile 1974, n. 99 l. 7 giugno 1974, n. 220 art. 589 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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