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133160
IDG800900651
80.09.00651 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
favino luigi
bilancio e prospettive della depenalizzazione
l. 3 maggio 1967, n. 317; l. 24 dicembre 1975, n. 706
Riv. pen., an. 106 (1980), fasc. 2, pag. 97-101
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d503; f4251; d5350
le leggi c.d. di depenalizzazione (n. 317 del 1967 e n. 706 del 1975), che pure hanno incontrato un largo favore sia per lo sgravio delle procedure penali che per l' eliminazione di condanne che incidevano sullo stato del cittadino colpito, danno tuttavia adito a qualche fondata perplessita' in ordine alle riscontrate difettuosita' di ordine tecnico. ci si chiede intanto se non sia oppurtuno estendere il principio dell' "abolitio criminis" alla materia matrimoniale, cosi' come alle fattispecie colpose che offendono interessi di natura quasi esclusivamente privatistica. l' art. 9 comma 6 l. 317 prevede la possibilita' di stare in giudizio senza difensore, il che menoma fortemente la salvaguardia di certi interessi ad opera di persone competenti; resta poi la necessita' di armonizzare nel settore della circolazione stradale la normativa tra i diversi sistemi giuridici, onde evitare che alcuni mantengano la repressione penalistica e altri procedano ad una sempre maggior opera di depenalizzazione. in conclusione, l' iniziativa depenalizzatrice va incoraggiata ed attuata attraverso pero' il rispetto congiunto delle esigenze privatistiche e pubblicistiche.
art. 570 c.p. l. 3 maggio 1967, n. 317 l. 24 dicembre 1975, n. 706 d.p.r. 13 maggio 1976, n. 407
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