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133176
IDG800700101
80.07.00101 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
postiglione amedeo
sulla continuazione del contratto agrario con gli eredi del coltivatore
nota a cass. 30 luglio 1979, n. 4489
Riv. dir. agr., an. 59 (1980), fasc. 1, pt. 2, pag. 19-26
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d9135; d91435; d91448
l' a. ritiene, in contrasto con la sentenza annotata, che la legge n. 244 del 1957 abbia ribaltato i principi di cui agli artt. 2158 e 2168 c.c.. la continuazione del rapporto in capo agli eredi del coltivatore deceduto rappresenta ora, secondo l' a., l' ipotesi normale, mentre lo scioglimento e' l' eccezione. l' a. ritiene anche che l' art. 2 della legge speciale trovi applicazione in tutti i contratti agrari, tenuto conto della ratio della norma che tende a garantire la continuita' dell' impresa.
art. 2158 c.c. art. 2168 c.c. art. 2 l. 28 marzo 1957, n. 244 art. 29 l. 11 febbraio 1971, n. 11
Ist. dir. agrario - Univ. FI



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