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133184
IDG800900535
80.09.00535 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
iacono augusto
la purgazione della mora nei contratti di affitto di fondi rustici
l. 10 dicembre 1973, n. 814
Giur. merito, an. 12 (1980), fasc. 3, pt. 4, pag. 742-744
d91421; d305301
l' a. sottolinea che non e' corretta quella corrente di opinione per la quale il comma 5 dell' art. 4 l. 814 del 1973, che consente all' affittuario di fondo rustico, convenuto in giudizio per morosita', di evitare la risoluzione del contratto pagando i canoni scaduti entro un termine fissato dal giudice, avrebbe carattere transitorio e riguarderebbe le sole annate dal 1970 al 1973. cio' contrasta con la lettera della legge che non contiene alcuna limitazione temporale, ne' espressa ne' implicita'. la purgazione della mora non e' applicabile retroattivamente anche ai processi gia' in corso alla data di entrata in vigore della legge. infatti il comma 5 dell' art. 4 e' norma di diritto sostanziale e non processuale, che viene a modificare i principi posti dagli artt. 1453 e 1455 c.c.. l' art. 1453 c.c. non da' rilevanza all' adempimento avvenuto dopo la proposizione della domanda di risoluzione. il comma 5 dell' art. 4, invece, permette alla parte di evitare la risoluzione versando, nel corso del giudizio, i canoni scaduti. (pubblicato anche in dir. giur., 1980, 2, pp. 266-268)
art. 4 comma 5 l. 10 dicembre 1973, n. 814 art. 1453 c.c. art. 1455 c.c. art. 3 l. 11 febbraio 1971, n. 11 art. 14 disp. prel. c.c.
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