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| IDG800900535 | |
| 80.09.00535 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| iacono augusto
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| la purgazione della mora nei contratti di affitto di fondi rustici
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| l. 10 dicembre 1973, n. 814
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| Giur. merito, an. 12 (1980), fasc. 3, pt. 4, pag. 742-744
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| d91421; d305301
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| l' a. sottolinea che non e' corretta quella corrente di opinione per
la quale il comma 5 dell' art. 4 l. 814 del 1973, che consente all'
affittuario di fondo rustico, convenuto in giudizio per morosita', di
evitare la risoluzione del contratto pagando i canoni scaduti entro
un termine fissato dal giudice, avrebbe carattere transitorio e
riguarderebbe le sole annate dal 1970 al 1973. cio' contrasta con la
lettera della legge che non contiene alcuna limitazione temporale,
ne' espressa ne' implicita'. la purgazione della mora non e'
applicabile retroattivamente anche ai processi gia' in corso alla
data di entrata in vigore della legge. infatti il comma 5 dell' art.
4 e' norma di diritto sostanziale e non processuale, che viene a
modificare i principi posti dagli artt. 1453 e 1455 c.c.. l' art.
1453 c.c. non da' rilevanza all' adempimento avvenuto dopo la
proposizione della domanda di risoluzione. il comma 5 dell' art. 4,
invece, permette alla parte di evitare la risoluzione versando, nel
corso del giudizio, i canoni scaduti. (pubblicato anche in dir.
giur., 1980, 2, pp. 266-268)
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| art. 4 comma 5 l. 10 dicembre 1973, n. 814
art. 1453 c.c.
art. 1455 c.c.
art. 3 l. 11 febbraio 1971, n. 11
art. 14 disp. prel. c.c.
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