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| IDG800900334 | |
| 80.09.00334 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| paltrinieri vincenzo
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| riflessioni in tema di intercettazioni telefoniche
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| nota a ord. trib. milano sez. i pen. 25 settembre 1978
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 22 (1979), fasc. 4, pag. 1597-1606
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6145; d6120; d6123
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| tra intercettazioni telefoniche e comunicazione giudiziaria non v' e'
incompatibilita'. la garanzia dell' obbligo di inviare la
comunicazione giudiziaria all' inquisito, nei cui confronti sia stata
preordinata l' intercettazione telefonica, come operazione
istruttoria, deve essere rinvenuta nell' art. 304 comma 1 c.p.p.. ben
diversa la fattispecie delle intercettazioni preventive di cui all'
art. 226 sexies c.p.p. che, trattandosi di fase preventiva o ante
delictum, non consente l' ipotizzabilita' della comunicazione
giudiziaria finche' i sospetti non si trasformino in indizi. le
intercettazioni ex art. 226 bis, posto che ex art. 226 ter sono di
competenza del procuratore della repubblica o del giudice istruttore,
debbono intendersi non atto di polizia giudiziaria, ma istruttorio,
come tale comportante le garanzie difensive. atteso il testo dell'
art. 226 ter comma 2, il riferimento testuale all' ordinanza (atto
dell' istruttoria) induce a riconoscere l' esclusiva, indeclinabile
competenza dell' istruttore ad autorizzare la proroga temporale delle
intercettazioni telefoniche. rivestono carattere di essenzialita',
sanzionata ex art. 226 quinquies, le regole processuali di garanzia
della genuinita' della prova (art. 226 quater) e del diritto di
difesa, questo sotto il duplice profilo dell' obbligo di deposito dei
verbali delle intercettazioni entro 5 giorni dal compimento delle
stesse e dell' obbligo di integrale traduzione in verbali delle
comunicazioni registrate, da operarsi nei modi e con le garanzie
degli artt. 314 e seguenti codice di rito, in tema di perizia.
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| art. 226 bis c.p.p.
art. 226 ter c.p.p.
art. 226 quater c.p.p.
art. 226 quinquies c.p.p.
art. 226 sexies c.p.p.
art. 314 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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