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| IDG800900527 | |
| 80.09.00527 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| maggi vito
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| da una questione di legittimita' costituzionale sollevata dalle
sezioni unite della corte di cassazione: spunti per una riforma dei
tribunali militari
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| Giust. pen., an. 85 (1980), fasc. 6, pt. 3, pag. 371-384
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6613
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| le sezioni unite, nel risolvere un conflitto negativo di
giurisdizione tra il giudice istruttore presso un tribunale militare
e il pretore, hanno ritenuto, d' ufficio, non manifestamente
infondato che l' art. 264 c.p.mil.p. sia viziato di illegittimita'
costituzionale laddove non prevede la competenza del giudice
ordinario qualora si tratti di concorso formale tra il reato militare
e il reato comune. l' a. rilevato che dal 1956, con l' introduzione
del sistema della connessione speciale e con la continua erosione
della giurisdizione dei tribunali militari, e' divenuto estremamente
difficile spiegarne l' esistenza, osserva che non esistono ostacoli
di carattere costituzionale acche' tale giurisdizione venga
attribuita al giudice ordinario. in conseguenza i magistrati militari
potrebbero essere assorbiti dalla magistratura ordinaria, creando
apposite sezioni specializzate della corte d' assise per i reati piu'
gravi. l' a. ritiene che la corte costituzionale dovra' valutare il
sistema nel quale l' art. 264 si colloca, ed enumera molte
disposizioni di dubbia legittimita' costituzionale che a suo parere
impongono l' eliminazione dei tribunali militari, come gia' avvenne
per la competenza penale degli intendenti di finanza e dei capitani
di porto.
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| art. 264 c.p.mil.p.
art. 290 c.p.mil.p.
l. 23 marzo 1956, n. 167
art. 103 comma 3 cost.
art. 112 cost.
c. cost. 8 aprile 1958, n. 29
cass. sez. un. pen. 23 ottobre 1976
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