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133193
IDG800900527
80.09.00527 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
maggi vito
da una questione di legittimita' costituzionale sollevata dalle sezioni unite della corte di cassazione: spunti per una riforma dei tribunali militari
Giust. pen., an. 85 (1980), fasc. 6, pt. 3, pag. 371-384
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6613
le sezioni unite, nel risolvere un conflitto negativo di giurisdizione tra il giudice istruttore presso un tribunale militare e il pretore, hanno ritenuto, d' ufficio, non manifestamente infondato che l' art. 264 c.p.mil.p. sia viziato di illegittimita' costituzionale laddove non prevede la competenza del giudice ordinario qualora si tratti di concorso formale tra il reato militare e il reato comune. l' a. rilevato che dal 1956, con l' introduzione del sistema della connessione speciale e con la continua erosione della giurisdizione dei tribunali militari, e' divenuto estremamente difficile spiegarne l' esistenza, osserva che non esistono ostacoli di carattere costituzionale acche' tale giurisdizione venga attribuita al giudice ordinario. in conseguenza i magistrati militari potrebbero essere assorbiti dalla magistratura ordinaria, creando apposite sezioni specializzate della corte d' assise per i reati piu' gravi. l' a. ritiene che la corte costituzionale dovra' valutare il sistema nel quale l' art. 264 si colloca, ed enumera molte disposizioni di dubbia legittimita' costituzionale che a suo parere impongono l' eliminazione dei tribunali militari, come gia' avvenne per la competenza penale degli intendenti di finanza e dei capitani di porto.
art. 264 c.p.mil.p. art. 290 c.p.mil.p. l. 23 marzo 1956, n. 167 art. 103 comma 3 cost. art. 112 cost. c. cost. 8 aprile 1958, n. 29 cass. sez. un. pen. 23 ottobre 1976
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