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| IDG800900581 | |
| 80.09.00581 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| kostoris roberto e.
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| in tema di provvedimenti presidenziali ammissivi o reiettivi di
domande rivolte ai testimoni durante l' istruttoria dibattimentale
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| nota a cass. sez. vi pen. 16 novembre 1978
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 1, pag. 274-290
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6214; d63; d62154
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| i meccanismi di controllo nei confronti dei provvedimenti giudiziali
emessi durante l' istruttoria dibattimentale non offrono un quadro
confortante. i provvedimenti ex art. 467 comma 2 c.p.p., che
dovrebbero essere ristretti a una valutazione delle domande vietate
dalla legge, non possono essere riesaminati dal collegio ne'
impugnati, ammettendosi un gravame solo nei confronti della sentenza
che appaia viziata da tali provvedimenti. gli altri tipi di domande
possono formare oggetto di controllo presidenziale, ma solo nell'
esercizio della sua potesta' direttiva, salva tuttavia l' adizione al
collegio in via incidentale; analogamente dovendosi ritenere per gli
altri provvedimenti ordinatori del presidente. il controllo del
collegio tuttavia non si attua solitamente con sollecitudine,
rinviando di regola al definitivo la decisione, togliendo cosi' i
vantaggi di una decisione immediata e rendendo arduo l' esperimento
dei successivi gravami. se il collegio decide immediatamente sull'
incidente, l' ordinanza sara' impugnabile solo congiuntamente alla
sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 438 e 200
c.p.p.. gli altri tipi di ordinanze seguiranno discipline diverse a
seconda che siano immediatamente impugnabili (come quelle in tema di
carcerazione preventiva) o inoppugnabili.
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| art. 200 c.p.p.
art. 437 c.p.p.
art. 438 c.p.p.
art. 467 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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