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133196
IDG800900581
80.09.00581 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
kostoris roberto e.
in tema di provvedimenti presidenziali ammissivi o reiettivi di domande rivolte ai testimoni durante l' istruttoria dibattimentale
nota a cass. sez. vi pen. 16 novembre 1978
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 1, pag. 274-290
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6214; d63; d62154
i meccanismi di controllo nei confronti dei provvedimenti giudiziali emessi durante l' istruttoria dibattimentale non offrono un quadro confortante. i provvedimenti ex art. 467 comma 2 c.p.p., che dovrebbero essere ristretti a una valutazione delle domande vietate dalla legge, non possono essere riesaminati dal collegio ne' impugnati, ammettendosi un gravame solo nei confronti della sentenza che appaia viziata da tali provvedimenti. gli altri tipi di domande possono formare oggetto di controllo presidenziale, ma solo nell' esercizio della sua potesta' direttiva, salva tuttavia l' adizione al collegio in via incidentale; analogamente dovendosi ritenere per gli altri provvedimenti ordinatori del presidente. il controllo del collegio tuttavia non si attua solitamente con sollecitudine, rinviando di regola al definitivo la decisione, togliendo cosi' i vantaggi di una decisione immediata e rendendo arduo l' esperimento dei successivi gravami. se il collegio decide immediatamente sull' incidente, l' ordinanza sara' impugnabile solo congiuntamente alla sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 438 e 200 c.p.p.. gli altri tipi di ordinanze seguiranno discipline diverse a seconda che siano immediatamente impugnabili (come quelle in tema di carcerazione preventiva) o inoppugnabili.
art. 200 c.p.p. art. 437 c.p.p. art. 438 c.p.p. art. 467 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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