Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


133197
IDG800900591
80.09.00591 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
dalia andrea antonio
polizia e disciplina delle udienze con particolare riguardo all' imputato
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 2, pag. 382-408
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6212; d6214
la subordinazione ad un atto di iniziativa del soggetto espulso una prima volta, il quale deve chiedere di essere riammesso in aula per potervi rientrare, rischia di trasformare un allontanamento disciplinare o di polizia in estromissione definitiva dal processo. non si puo' presumere l' indifferenza all' intero dibattimento e, quindi, al processo perche' si e' causato un episodio che ha sollecitato il provvedimento di espulsione, quantomeno per i casi non di insofferenza o di disturbo ma di minor gravita' come la divagazione difensiva dell' imputato che sta svolgendo l' autodifesa. in tale ipotesi, posto anche che i condizionamenti tra giudicante e giudicabile possono spingere il secondo a rinunciare, per un malinteso senso di convenienza o di timore, alla propria autodifesa, che puo' essere definita come personale partecipazione al contraddittorio, la traslazione del potere di verifica da chi dirige il dibattimento a chi lo subisce rischia di confondere una rinuncia inconsapevole con una dichiarazione tacita di disinteresse, in definitiva risolvendosi la richiesta di riammissione in un onere non giustificabile e sospetto di incostituzionalita' in quanto condizionamento del diritto alla difesa personale.
art. 427 c.p.p. art. 434 c.p.p. art. 468 c.p.p. art. 9 bis d.l. 18 marzo 1978, n. 59 art. 443 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati