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| IDG800900591 | |
| 80.09.00591 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| dalia andrea antonio
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| polizia e disciplina delle udienze con particolare riguardo all'
imputato
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| Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 2, pag. 382-408
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| d6212; d6214
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| la subordinazione ad un atto di iniziativa del soggetto espulso una
prima volta, il quale deve chiedere di essere riammesso in aula per
potervi rientrare, rischia di trasformare un allontanamento
disciplinare o di polizia in estromissione definitiva dal processo.
non si puo' presumere l' indifferenza all' intero dibattimento e,
quindi, al processo perche' si e' causato un episodio che ha
sollecitato il provvedimento di espulsione, quantomeno per i casi non
di insofferenza o di disturbo ma di minor gravita' come la
divagazione difensiva dell' imputato che sta svolgendo l' autodifesa.
in tale ipotesi, posto anche che i condizionamenti tra giudicante e
giudicabile possono spingere il secondo a rinunciare, per un
malinteso senso di convenienza o di timore, alla propria autodifesa,
che puo' essere definita come personale partecipazione al
contraddittorio, la traslazione del potere di verifica da chi dirige
il dibattimento a chi lo subisce rischia di confondere una rinuncia
inconsapevole con una dichiarazione tacita di disinteresse, in
definitiva risolvendosi la richiesta di riammissione in un onere non
giustificabile e sospetto di incostituzionalita' in quanto
condizionamento del diritto alla difesa personale.
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| art. 427 c.p.p.
art. 434 c.p.p.
art. 468 c.p.p.
art. 9 bis d.l. 18 marzo 1978, n. 59
art. 443 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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