Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


133199
IDG800900602
80.09.00602 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
pecori paolo
l' art. 401 c.p.p. nell' interpretazione delle due corti
nota a cass. sez. iv pen. 9 giugno 1977
Riv. it. dir. proc. pen., an. 23 (1980), fasc. 2, pag. 550-557
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
d6158; d61233
l' a. critica l' indirizzo della suprema corte, per il quale il termine di 5 giorni per la deduzione della nullita' relativa ex art. 401 c.p.p. decorre dall' ultima tra le notificazioni, effettuate rispettivamente all' imputato e al suo difensore, del decreto di citazione e dell' avviso della data fissata per il dibattimento; pertanto decorrendo, ove la notifica dell' avviso ex art. 410 c.p.p. sia anteriore alla notificazione del decreto di citazione, da quest' ultimo. un tal atteggiamento, equivalendo a una surrettizia rimessione in termini, mette in crisi la nozione stessa di termine "perentorio", vanificando la natura di norma di "sbarramento" dell' art. 401, intendendo attribuire rilevanza a un solo ben determinato atto processuale, fatto assurgere a presupposto del meccanismo della sanatoria senza alcun richiamo al decreto di citazone notificato all' imputato. una siffatta interpretazione contrasta con l' esatto insegnamento della stessa cassazione a proposito dell' art 372 comma 2 c.p.p., nonostante l' identita' di presupposti. vero e' che la censurata sentenza viola il canone fondamentale di cui all' art. 182 comma 1 c.p.p. della improrogabilita' dei termini perentori.
art. 201 c.p.p. art. 304 quater c.p.p. art. 401 c.p.p. art. 410 c.p.p. art. 24 cost. c. cost. 26 giugno 1975, n. 162
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati